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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Firenze
Sezione prima civile
La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Giovacchino Massetani Presidente
Dott. Bruno Rados Consigliere
Dott. Paolo Occhipinti Consigliere relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. 744/05 vertente
Fra
Gruppo ARS s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Papini Luciano, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Tesi ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso, in Firenze, via Modena 10, come da mandato a margine dell’atto di appello
APPELLANTE
E
Fallimento Gruppo ARS s.r.l. in liquidazione, contumace
APPELLATO
avente ad oggetto: Richiesta di concordato fallimentare.
All’udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
L’appellante: In totale riforma della sentenza impugnata, omologare la proposta di concordato fallimentare presentata con ricorso depositato il 4.11.2004.

Svolgimento del processo
Papini Luciano, non in proprio ma nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della Gruppo Ars s.r.l., dichiarata fallita dal tribunale di Firenze con sentenza del 31.1.2002, ha proposto appello contro la sentenza del 9.3.2005 dello stesso Tribunale, con la quale, malgrado il parere favorevole del curatore e la non opposizione dei creditori, è stata respinta la proposta di concordato fallimentare.
Né la curatela del fallimento, né il rappresentante del pubblico ministero, ai quali l’atto di appello è stato notificato, si sono costituiti in questo grado.
La Corte ha quindi posto in decisione la causa sulle conclusioni del solo appellante, sopra tarscritte.

Motivi della decisione
E’ principio pacifico, almeno sotto la normativa ancora applicabile alla fattispecie ratione temporis, che né il parere favorevole del curatore fallimentare, né il consenso della maggioranza dei creditori, ovvero l’assenza di opposizioni alla proposta, obbligano il tribunale ad omologare il concordato fallimentare, essendo allo stesso tribunale rimessa in ogni caso non solamente la valutazione delle condizioni di ammissibilità della procedura, ma anche il merito della stessa, ossia la convenienza oggettiva del concordato, intesa come idoneità ad assicurare alla massa un risultato complessivo minimo non inferiore a quello che, in prospettiva, è offerto dalla prosecuzione del fallimento. In altri termini, il concordato non può essere strumentalizzato, sia pure con l’apparente acquiescenza dei creditori, per finalità contrarie a quelle legalmente proprie dell’istituto del fallimento. E in ciò si spiega altresì l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero.
Ora nella specie, pubblico ministero e giudice di primo grado si erano pronunciati contro l’omologazione del concordato, e non senza ragione.
Ricapitolando, infatti, i termini della proposta (contro la quale, comunque, risulta il dissenso di un creditori), la stessa parte da un dato di fatto incontrovertibile: la pressoché totale carenza di attivo, contro un passivo di quasi 380.000 euro, di cui circa 50.000 inutilmente privilegiati. Vi sono da aggiungere le spese di procedura (incluso il compenso al curatore), stimati in 30.000 euro. In una simile e singolare situazione, dove, a fronteggiare un così pesante passivo c’è solo qualche vecchio computer usato di valore trascurabile, la forza del fallimento è costituita esclusivamente dall’atteso esito dell’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli ex amministratori, in relazione alla quale è già stato conseguito un sequestro conservativo ampiamente assicurativo per tutti i creditori. La proposta di concordato, con la messa a disposizione della somma di euro 115.000 trova, perciò, la sua spiegazione esclusivamente nel timore, da parte degli amministratori della società, di un esito per loro sfavorevole dell’azione di responsabilità in corso, alla cui rinuncia, infatti, la proposta è subordinata. E’ implicito, in questo, lo stato di allarme in cui l’esercizio dell’azione di responsabilità ha messo gli amministratori, corroborato dal fumus boni iuris necessariamente insito nel provvedimento di sequestro a loro carico e, non sarebbe neppure il caso di dirlo, dall’inquietante caso rappresentato dall’accumulo di un passivo di ben 380 mila euro in capo ad un soggetto (la società) praticamente nullatenente.
Contrariamente, quindi, a quanto sostiene l’appellante, le prospettive di successo dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, che si vorrebbero resecare con il concordato, presenta fondate e ampie prospettive di successo per tutti i creditori, privilegiati e chirografari. Il fallimento, infatti, mantiene intatta la sua potenzialità satisfattiva del 100% e, giustamente, è ciò un dato di trattativa di cui il Tribunale ha ritenuto di non potere prescindere, quando ha giudicato troppo magra la proposta di 115.000 euro complessivi.
I quali 115.000 euro sarebbero serviti quanto a 30.000 euro a coprire le spese procedurali ed il compenso del curatore (il conforto, espresso dallo stesso nel suo parere favorevole al concordato, di potere ottenere subito e con certezza ciò che, diversamente, non si potrebbe avere che in tempi lunghi e senza certezza, vale, evidentemente, per lui stesso e per i pochi creditori privilegiati, non già per la stragrande maggioranza dei creditori) e quanto a 50.616,14 a coprire i crediti privilegiati, mentre ai creditori chirografari, il valore dei cui crediti ammonta ad oltre sei volte l’ammontare di quelli privilegiati, se ne uscirebbero con delle quisquilie, all’incirca il 10% del loro credito, forse nemmeno bastante a indennizzarli delle spese legali. Insomma, la gran massa dei creditori dovrebbe rinunciare al sequestro e alla attendibile prospettiva di recuperare per intero il dovuto, spese comprese, senza ottenere come contropartita praticamente nulla.
L’impugnata sentenza merita, pertanto, di essere confermata.

P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza.
Così deciso in Firenze, il 29 giugno 2007.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dott. Paolo Occhipinti Dott. Giovacchino Massetani
Depositata in cancelleria il 12.05.08
col n. 761