| INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE PROPRIETA' PRIVATA - La sentenza accerta la proprietà privata e non demaniale di terreni posti in riva al Fiume Orcia nel Comune di Montalcino, assolvendo la società proprietaria dalla pretesa della Provincia di Siena di percepire un indennizzo per occupazione.
Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche - Corte d'Appello di Firenze
Con atto di ricorso, notificato il 17 maggio 2006, la ZZZ S.p.A. conveniva il Ministro dell’Economia e l’Agenzia del Demanio, la Regione Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Siena avanti questo Tribunale. Esponeva la società ricorrente di essere proprietaria di terreni confinanti con il corso del fiume Orcia, in territorio del Comune di Montalcino.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, dichiara che la ZZZ S.p.A. è proprietaria dei terreni posti in Comune di Montalcino confinanti da un lato con le particelle 8 e 29 del foglio 265 del catasto terreni di quel Comune e dall’altro lato con il fiume Orcia, inteso il suo attuale corso; dichiara illegittimi i provvedimenti dell’Amministrazione Provinciale di Siena, Servizio Gestione Patrimoniale...
Depositato il 18/11/2009 col n°1522 continua ...
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| INTERMEDIAZIONE BANCARIA E RESPONSABILITA' DELLA BANCA -
Quest'altra sentenza affronta il caso di un investitore che aveva acquistato attraverso una banca titoli (SSS) poi rivenduti a prezzo fortemente inferiore. Se ne può dedurre il seguente principio: Nel contratto d'intermediazione finanziaria, la responsabilità della banca, che omette di informare l'investitore circa la sussistenza di un proprio conflitto d'interesse nell'operazione di negoziazione dei titoli, non determina nullità del negozio di acquisto ma, semmai, annullabilità per vizio di consenso. La relativa azione, peraltro, è preclusa una volta che l'investitore abbia rivenduto i titoli, dando in tal modo esecuzione al contratto annullabile.
Corte d'Appello di Firenze - Sezione Prima Civile
ZZZ Pierangelo aveva acquistato nel settembre 2000, tramite la filiale di Castiglion Fiorentino della Banca BBB, della quale era da anni cliente sia come correntista, sia in virtù di un rapporto contrattuale d’intermediazione finanziaria, quote di Fondi comuni d’investimento SSS in cinque varietà (Nuovi Mercati, Web, Finanza, Trend e Piccole e medie Imprese), il tutto per un valore complessivo di 260.000 euro.
P.Q.M.
Secondo l’art. 27 del regolamento Consob 1.7.1998 n. 11522 (nel testo in vigore al tempo dei fatti della causa), emesso in attuazione del d.lgs. 24.2.1998 n. 58, “gl’intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia consentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione”.
Depositato il 20/10/2009 col n°.1401
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| ACCERTAMENTO DECADENZA DIRITTO DI PRELAZIONE E SOSPENSIONE DI GIUDIZIO DI CONVALIDA DELL'OFFERTA - La sentenza afferma che la pendenza del giudizio per l'accertamento della decadenza dal diritto di prelazione non costituisce motivo di sospensione del giudizio di convalida dell'offerta del prezzo di acquisto del bene.
Corte d'Appello di Firenze - Sezione Prima Civile
BBB Magrino e BBB Marinella, quali eredi di BBB Vittorio, coltivatore diretto, convenivano avanti al tribunale di Prato ZZZ Stefano e ZZZ Fernando per ottenere pronuncia di convalida dell’offerta reale e del deposito della somma di lire 20 milioni, eseguita nell’esercizio del riscatto agrario di un fondo rustico venduto ai convenuti da AAA Giovanni, e sul quale il loro antecessore BBB Vittorio aveva diritto di prelazione, in quanto affittuario e coltivatore diretto. Premettevano al riguardo che il predetto diritto di prelazione risultava da sentenza del tribunale di Pistoia del 10.7.1989, ormai passata in giudicato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali, che liquida come segue: euro 200,00 per spese vive, euro 1.000,00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.
Depositata il 20/10/2009 col n°. 1395
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| RISARCIMENTO DANNI IMPUTATO A CATTIVA MANUTENZIONE, PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE - La competenza del TRAP viene riconosciuta quando si domanda un risarcimento danni imputato a cattiva manutenzione di opera idraulica o cattiva progettazione o cattiva realizzazione.
Qui si è realizzato un acquedotto senza imporre la relativa servitù con indennizzo; la tubazione è stata progettata con un interramento insufficiente grantire la lavorazione agricola del terreno in periodi di ridotte precipitazioni che vedono assottigliarsi lo spessore del terreno di copertura composto da torba; ciò comporta per il proprietario del terreno.
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze
Con atto di ricorso, da esso denominato atto di citazione e notificato il 3 aprile 2005, Claudio ZZZ quale proprietario dell’Azienda Agricola XXX con sede in Vecchiano (Pisa) conveniva la AAA S.p.A., con sede in Livorno avanti questo Tribunale. Esponeva il ricorrente che durante l’esecuzione di lavori di aratura, sul terreno dell’Azienda di cui era titolare, il mezzo meccanico aveva rotto la conduttura di proprietà della AAA S.p.A., conduttura di cui fino a quel momento ignorava l’esistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, condanna l’AAA S.p.A. a pagare a Claudio ZZZ, per il titolo in narrativa, la somma di € 3.200,00, oltre IVA, rivalutata anno per anno e maggiorata di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dal 17 agosto 2004.
Pubblicato il 27/11/2009 col n° 1573
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| INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - Il TRAP attribuisce l'indennità di espropriazione di terreni sottratti per arginare una nuova cassa diespansione, in una con l'indennizzo per la perdita di valore derivata dall'interruione di continuità tra terreni dentro e fuori l'arginatura; cui aggiunge anche l'indennità per la servità impoista i terreni non espropriati rimasti entro la cassa (un terzo del valore di esproprio).
Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche - Corte d'Appello di Firenze
Con atto di ricorso, da essi denominato atto di citazione e notificato il 27 marzo 2006, Vitantonio ZZZ e Mariantonia XXX convenivano il Ministro dell’Economia, l’Agenzia del Demanio e l’Amministrazione Provinciale di Firenze avanti questo Tribunale. Esponevano i ricorrenti di essere proprietari di un’unità poderale situata in territorio del Comune di Castelfiorentino ed interessata dai lavori per la realizzazione di una cassa d’espansione, posti in essere dall’Amministrazione Provinciale di Firenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio; liquida l’indennità di espropriazione dovuta dalla Amministrazione Provinciale di Firenze a Vitantonio ZZZ, Marietta ZZZ e Elisa ZZZ in € 2.297,74, l’indennità d’occupazione in € 1.275,31. Determina l’indennità per la servitù d’esondazione in € 17.851,46, quella per la perdita di valore della proprietà in € 28.663,27, quella per i maggiori costi di manutenzione in € 8.000,00.
Depositata in cancelleria il 18/11/2009 col n°1523 continua ...
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| AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Con questo decreto viene respinta, in quanto abnorme rispetto al nostro ordinamento, la pretesa di un'avvocatessa, relativamente giovane e in piena salute, di ottenere per sè sin da ora la nomina di un amministratore di sostegno (in persona del marito), espressamente incaricato di negare il proprio assenso all'applicazione di pratiche mediche atte a prolungare artificialmente la sopravvivenza della ricorrente, un domani che la stessa si trovasse in condizioni psico-fisiche tali da non potere esprimere la propria volontà.
Corte d'appello di Firenze - sezione prima civile
L’avv. ZZZ XXX, di anni 37, “nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ed in previsione della propria eventuale futura incapacità”, con ricorso del marzo 2009 chiedeva al giudice tutelare del tribunale di Pistoia la nomina, in proprio favore, di un amministratore di sostegno, in persona del marito, con espresso incarico di rispettare, per il tempo in cui ne dovesse sorgere occasione, le disposizioni terapeutiche dettate sin da ora dalla ricorrente (in pratica, il diniego del consenso ai sanitari all’assunzione, sulla persona della ricorrente, di pratiche dirette a procrastinarne artificialmente la sopravvivenza nell’ipotesi di sua irreversibile patologia invalidante).
Pubblicata il 17/11/2009 continua ...
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| VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - Per ciò che concerne le conseguenze della mancata osservanza del rito ordinario per la proposizione dell’appello in causa di opposizione a sanzioni amministrative, anche se si ritiene – come si ritiene – che va nella specie seguito il rito ordinario, nessun rilievo presenta il fatto che l’appello sia stato introdotto con ricorso, poiché non risulta che il rito adottato abbia comportato una qualche lesione del diritto di difesa delle parti o un apprezzabile allungamento dei tempi del processo. Deve pertanto ritenersi valere nella specie il consolidato principio dell’equivalenza delle forme, nel senso che, rispettati che siano i termini per l’impugnazione, l’appello può essere utilmente proposto con citazione (se è previsto il ricorso) o con ricorso (se prevista la citazione).
Tribunale di Firenze
Con ricorso presentato il 21.05.2007 Jacopo ZZZ, in qualità di proprietario e conducente del veicolo targato CS582SM, proponeva – dinanzi al Giudice di pace di Firenze - opposizione al verbale n. 000000000 del 18.05.2007 della Polizia Stradale di Firenze col quale veniva a lui contestata la violazione di cui all’art. 176 co. 1 lett. c) e co. 20 C.d.S. perché “abbandonando la corsia di marcia in corrispondenza dello svincolo autostradale…percorreva la corsia di accelerazione…e per alcune decine di metri anche la corsia di emergenza”. Quale unico motivo del ricorso, l’ZZZ assumeva essere stata la violazione commessa in stato di necessità per evitare di tamponare il veicolo che lo precedeva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza n. 3272/08 in data 5 maggio 2008 del Giudice di Pace di Firenze, respinge siccome infondata l’opposizione originariamente proposta dall’appellato Jacopo ZZZ contro il verbale di contestazione n. 00000000 del 18/05/2007 della Polizia Stradale di Firenze.
Pubblicata il 2/11/2009 col n° 3268 continua ...
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| ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - "L'indennità di espropriazione di un terreno urbanisticamente non edificabile e asservito a resede di un preesistente fabbricato va determinata non alla stregua di un terreno agricolo, ma secondo i criteri previsti in materia di espropriazione parziale dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, cioè in misura pari alla differenza fra il prezzo di mercato che l'intero immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione, e quello che la parte residua potrebbe avere dopo l'espropriazione.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
Con atto di citazione del febbraio 2005 ZZZ Sergio e XXX Franca hanno convenuto avanti a questa Corte il Comune di Prato per la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione di un tratto di terreno, servito per la realizzazione della strada “tangenziale ovest da via CCC a via delle BBB”, terreno facente parte di un maggior resede a servizio di un immobile abitativo. Lamentavano l’irrisorietà della indennità provvisoria offerta dall’espropriante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, determina l’indennità di espropriazione dovuta a ZZZ Sergio e a XXX Franca in euro 10.450,00 e l’indennità di occupazione in euro 2.842,66. Dichiara dovuti su tali importi gl’interessi legali a decorrere dal 10.2.1992.
Pubblicata il 03/09/2009 con il n° 1114 continua ...
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| DECRETO INGIUNTIVO PER CREDITORE MOROSO - Il creditore che, pur munito di un precedente titolo esecutivo, richiede per lo stesso credito al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo contro il debitore moroso al solo scopo di conseguire l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ha diritto al rimborso delle spese del procedimento d'ingiunzione.
Corte d'appello di Firenze - Sezione Prima Civile
ZZZ Sergio e XXX Loredana hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano, con la quale si rigettava l’opposizione da essi proposta contro il decreto ingiuntivo, ottenuto dal notaio NNN per spese di esecuzione immobiliare, allo stesso spettanti in quanto delegato dal giudice dell’esecuzione in seno ad una procedura esecutiva contro i predetti ZZZ e XXX.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle ulteriori spese processuali, che liquida come segue: euro 150,00 per spese vive, euro 900,00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.
Pubblicato il 17/09/2009 col n°1202 continua ...
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| TESTAMENTO E PATERNITA' - Tribunale di Firenze - sezione seconda civile
Va preliminarmente chiarito che tra gli atti del fascicolo processuale mancano i verbali di udienza fino al 17/5/2006 e molti atti. Per la ricostruzione del processo questo giudice si fonda dunque sulle notizie, concordi, che emergono dalle narrative delle comparse depositate dalle parti.
Manca inoltre l’originale della relazione peritale e del provvedimento di liquidazione degli onorari dei C.T.U. nonché le precisazioni del c.t.u. mentre vi sono gli allegati; ma tali atti allo stato non rilevano per il tenore della decisione in ounto di pregiudiziali e, comunque, tutte le aprti dmostrano di essere in possesso di tali atti ( almeno in copia ) visto che fanno ampio riferimento ad essi ed al loro contenuto...
P.Q.M.
Respinge l’eccezione di intervenuta estinzione del procedimento n.2289/99; revoca l’ordinanza emessa in data 15/1/07 e depositata in data 26/1/2007 nella parte in cui dispone la nomina di un curatore speciale dell’erede e ordina la chiamata in causa del curatore speciale...
Depositata il 27/08/09 continua ...
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| COMPRAVENDITA BENI MOBILI CITTADINO U.E. -
La sentenza 1150-2009 del Tribunale di Prato precisa che la giurisdizione verso un cittadino di paese nella Comunità europea per un rapporto di compravendita di beni mobili è da stabilire secondo la convenzione di Vienna, come più volte stabilito dall Cassazione anche per il Regolamento CE n. 44/01 (ossia nel luogo di prima consegna al vettore) soltanto se il contratto non contenga l'indicazione di altro luogo di consegna. Così, avendo le parti pacificamente pattuito la consegna della merce in Francia, non sussiste nel caso di specie la giurisdizione italiana nei confronti della ditta compratrice inglese.
Tribunale di Prato
La domanda introduttiva del giudizio ha per oggetto il pagamento di un residuo del prezzo stipulato [€ 175.867,85 sul totale di 38.6868,21] tra l’acquirente società inglese NNN e l’attrice società italiana ZZZ nella compravendita di cose mobili consegnate secondo i patti in Francia (a La Chapelle – Modane), oltre interessi e rivalutazione per i ritardi nella corresponsione sui tempi stabiliti.
P.Q.M.
DICHIARA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO A DECIDERE DELLA CAUSA PROMOSSA DALLA S.P.A. ZZZ CONTRO LA SOCIETà INGLESE NNN e delle domande dipendenti.Condanna la ZZZ A RIMBORSARE LE SPESE DELLA CONVENUTA NNN pari ad € 14.159,09; le sperse degli eredi KKK pari ad € 3.487,50 nonché le spese del terzo chiamato XXX pari ad € 4.500,50 sempre con IVA e CAP di legge.
Depositata con il n° 1150 il 15.09.09
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| LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE -
Questa sentenza fa seguito alla questione di legittimità costituzionale che la Corte stessa aveva
sollevato in ordine alla incompatibilità elettiva prevista per i Comuni dall’art. 63, 1° comma, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione non estende il suo effetto alle persone titolari della rappresentanza organica dei soggetti che si trovino nella medesima situazione di lite pendente già prevista dalla norma stessa.
Corte d'appello di Firenze - sezione prima civile
L’articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è del seguente tenore:
«Incompatibilità.
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente....
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile;
definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe; in totale accoglimento dell’appello proposto da ZZZ ZZZ contro la sentenza 26 vii 2005, n. 233, del Tribunale di Siena...
Depositata con il n°. 293 il 23/03/2009
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| MACCHINETTE NEI LOCALI PER GIOCHI LECITI E MANCATA APPOSIZIONE DEL NULLA OSTA DI ESERCIZIO -
Le macchinette collocate in locali pubblici per giochi leciti. Mancata apposizione del nulla osta di esercizio. Sanzione pecuniaria e confisca degli apparecchi. Giurisdizione ordinaria e non delle commissioni tributarie.
Opposizione della società. Difetto di legittimazione per la sanzione pecuniaria irrogata al solo amministratore a questi notificata e non anche alla società amministrata. Legittimazione della società per ad impugnare la disposta confisca di beni ad essa pertinanti e non all'amministratore.Mancata notifica lla società: non decorrenza del termine di 30 giorni per l'opposizione all'ordinanza ex art. 22 legge 689/1981.
Mancata allegazione di motivi di illegittimità riferibili alla confisca: rigetto nel merito.
Tribunale civile di Prato
Con ricorso depositato in data 01.04.2008 la ZZZ S.r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 12171 emessa dall’AAMS di Firenze in data 14.05.2007 L’opponente assumeva di esercitare attività di gestione e noleggio di apparecchi da gioco e di aver ricevuto, in data 11.10.2006, la contestazione da parte della Guardia di Finanza di violazioni concernenti l’installazione e l’uso di apparecchi da divertimento e intrattenimento...
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’opposizione promossa dalla ZZZ S.r.l. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 12171 emessa dall’AAMS di Firenze in data 14.05.2007 nella parte in cui condanna alla sanzione pecuniaria il Sig. XXX Riccardo; respinge l’opposizione relativamente alla disposta confisca di beni di proprietà della stessa ZZZ S.r.l. e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in € 1.125,00 oltre Iva e Cap di legge.
Depositata il 25 giugno 2009 col n. 627
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| PUBBLICO IMPIEGO E LAVORO ESTERNO ALLA STRUTTURA PUBBLICA -
Pubblico impiego. Primario di oculistica dal 1995. Si afferma che le leggi successive - statali o
regionali - non possono incidere il privilegio costituito in tempo così lontano di lavorare anche fuori della struttura pubblica. E che vanno interpretatate (ben discutibile) secondo questa prospettiva (Dlgs 229/99,e 49/2000; LR n. 56/2004 e n. 40/2005 e n. 67/2005). La controversia ha comportato più decisioni della Corte costituzionale (ultima ord. 86/2008), la cui portata a me sembra fraintesa dal tribunale grossetano. Ed mi pare forte l'affermazione di legittimità del lavoro esterno del primario grazie al provvedimento urgente del giudice del lavoro, Ciò è vero solamente se risulti fondata la decisione finale di conferma e non certo nel caso opposto (come sembra opinione del decidente).
Tribunale di Grosseto
ZZZ Vincenzo, con ricorso depositato il 13.11.2000, esponeva che :
- a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto (dr.ssa JJJ) aveva pronunciato l’ordinanza del 20.10.2000, con la quale aveva ordinato alla Azienda USL .n. 9 di Grosseto di sospendere gli effetti scaturenti dall’opzione esercitata dallo stesso ZZZ ai sensi del DLgs n. 229/99 e del DLgs n. 49/00 e di reintegrare il ZZZ nel proprio posto con le funzioni di direzione della U.O. di Oculistica, con ogni effetto giuridico ed economico conseguente, consentendogli di svolgere la libera professione extra-moenia, con inibizione per la stessa Azienda di dare corso alla procedura di conferimento dell’incarico e di ricoprire quel posto con altri...
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ZZZ Vincenzo contro l’Azienda USL n. 9 di Grosseto, con SOI – AMOI quale interveniente, con ricorso depositato il 13.11.2000, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede :
- conferma l’ordinanza cautelare del giudice dr.ssa JJJ del 20.10.2000 resa in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da ZZZ Vincenzo;
- dichiara il diritto di ZZZ Vincenzo a conservare posto e funzioni di direzione della Unità Operativa di Oculistica della Azienda USL n. 9 di Grosseto, con ogni effetto giuridico ed economico e facoltà di esercizio della libera professione extra-moenia;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Pubblicata il 26/05/2009 con il n°.194
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| CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI UN ALBERGO -
Contratto preliminare di compravendita di un albergo- Efficacia subordinata al rilascio ( entro un termine dato) di sanatorie edilizie e certificati di agibilità - Condizione sospensiva negativa a termine e non condizione risolutiva ovvero clausola risolutiva espressa - Interesse di ambo le
parti - Non rinunciabilità unilaterale degli effetti dell'avveramento - Inefficacia della condizione per colpa del contraente onerato.
Corte di appello di Firenze - sezione prima civile
Con citazione notificata il 7.3.2002 la s.a.s. Hotel ZZZ di XXX & C. conveniva avanti al tribunale di Firenze la s.r.l. VVV – V V V al fine di conseguire sentenza di esecuzione di un contratto preliminare del 29.1.2001, avente ad oggetto la promessa vendita, dalla VVV. alla Hotel ZZZ, di un immobile situato in Firenze, per il prezzo di lire 2.100.000.000.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dalla Hotel ZZZ di XXX & C. s.a.s.
In accoglimento dell’appello incidentale, dichiara l’inefficacia del contratto preliminare per cui è causa e riliquida le spese di primo grado come segue: euro 500,00 per spese vive, euro 1.600,00 per diritti ed euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo le percentuali dovute.
Depositata il 19 Maggio 2009 col n.° 659
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| CASO DI MORTE DEL DIFENSORE DOMICILIATARIO CON LA SENTENZA NOTIFICATA ALLA PARTE PER IL PRECETTO -
La sentenza 781-09 considera il caso della morte del difensore domiciliatario con la sentenza notificata alla parte per il precetto.
Ritiene che il termine breve per l'appello decorra dal momento in cui l'altro difensore extra distretto dimostra di aver conosciuto il testo della sentenza.
Corte d'appello di Firenze-sezione prima civile
Con atto di citazione, notificato il 16 marzo 2001, la società SSS SSS motori conveniva la ZZZ s.r.l. avanti al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio. Premesso di aver effettuato interventi di riparazione sull’imbarcazione di proprietà della convenuta e di aver ricevuto soltanto un anticipo sul prezzo, chiedeva la condanna della ZZZ al pagamento del saldo. Si costituiva la convenuta, deducendo che quanto già corrisposto esauriva per intero, salva un’eventuale differenza in favore di essa committente, l’importo dei lavori effettivamente compiuti sull’imbarcazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla s.r.l. ZZZ XXX & CCC VVV avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in data 19 gennaio-11 febbraio 2005, n. 55 e condanna l’appellante a rifondere alla s.r.l. SSS SSS Motori le spese di questo grado, liquidate in € 3.895,88, oltre IVA se dovuta e CAP.
Depositata il 11/06/09 col n. 781
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| VIOLAZIONE ZTL COMUNE DI FIRENZE -
Il dato della centralità dell’art. 359 c.p.c. nella disciplina dell’appello induce a ritenere poco convincente la lettura riduttiva che di tale articolo è stata proposta in dottrina secondo cui in materia di opposizione a sanzioni amministrative il procedimento di appello è modellato su quello di primo grado in forza di un’identità strutturale’ fra processo di primo grado e processo di appello e andrebbe quindi proposto nella forma del ricorso (e relativa disciplina): ragioni sistematiche inducono a propendere - anche per ragioni di economia processuale - per la soluzione opposta (appello con citazione) non solo sotto il profilo della natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. ( cui va riconosciuta naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito: v. in linea generale Cass. n. 13564/2003) e sul conseguente primato del rito ordinario sui i riti speciali anche in secondo grado, laddove difetti - come nel caso di specie – una diversa, chiara volontà del legislatore, ma anche per ragioni sistematiche e teleologiche, non apparendo razionale concepire un rito d’appello ‘ex lege’ n. 689 del 1981 ‘a geometria variabile’ - vale a dire ordinario ex art. 359 c.p.c., ove avente ad oggetto una sentenza del g.d.p.; speciale, sempre ex art. 359 c.p.c., se relativo a sentenza del giudice togato - legandone la regolamentazione ad un dato soggettivo (la natura onoraria o togata del giudicante) del tutto estrinseco alla materia impugnata...
Tribunale di Firenze
Con ricorso ex artt. 22, 22 bis e 23 L. n. 689/81 e 204 bis C.d.S. la Banca VVV S.p.A. - alla quale, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Panda targato ….........., era stata contestata, da parte della Polizia Municipale di Firenze, la reiterata trasgressione dell’art. 7 del Codice della Strada mediante l’inoltro di 43 verbali di contestazione (per un importo complessivo di €. 3283,48= pari ad €. 76,36 ciascuno, a titolo di sanzione edittale minima e spese di notifica) perché la vettura in varie date dell’anno 2007...
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 10307/08 del 10 dicembre 2008 appellata dal Comune di Firenze, dichiara compensate fra le parti le spese di primo grado e condanna l’appellata Banca VVV S.p.A. a rimborsare al Comune di Firenze quanto da questo pagato a tal titolo in forza della sentenza appellata.
Pubblicata il 17/06/2009 con il n.°2096
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| TRASPORTO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI -
Rifiuti solidi urbani non pericolosi - Trasporto - Inosservanza delle indicazioni richieste al trasportatore per i formulari di accompagnamento - Ordinanza di condanna a sanzione amministrativa- Autista - Opposizione - Non applicabilità del termine previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 241/1990 - L'obbligo di cui all'art. 15 del D.legs. n. 22/97 riguarda il titolare del contratto di trasporto e non l'autista dipendente che conduce materialmente l'automezzo.
Tribunale di Prato
Con ricorso depositato in data 14.03.2008 il Sig. ZZZ Franco proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 226/08 emessa dalla Provincia di Prato per violazione dell’art. 15 D.Lgs 22/97. L’opponente eccepiva la nullità della notifica dell’ordinanza in quanto avvenuta ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 della legge 241/90 e, comunque, anche oltre il termine di prescrizione quinquennale dalla commissione della violazione (02.12.2002) stabilito dall’art. 28 della legge 689/81.
P.Q.M.
Accoglie l’opposizione promossa dal Sig. ZZZ Franco avverso l’ordinanza ingiunzione n. 226/08 emessa dalla Provincia di Prato in data 08.02.2008. Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in € 2.250,00= oltre Iva e Cap di legge.
Depositata in cancelleria il 14 maggio 2009 col n. 196
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| IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' -
La presente sentenza in materia di espropriazione per pubblica utilità, afferma, i seguenti principi:
1) nel caso di perdita della proprietà per occupazione ed irreversibile trasformazione del terreno non seguita dalla pronuncia del provvedimento amministrativo, ovvero a seguito dell'annullamento di esso, spetta al danneggiato, a titolo di risarcimento dei danni, secondo la normativa antecedente al DPR 327/01, una somma pari al valore di mercato che il terreno aveva al momento della irreversibile trasformazione del terreno o, se maturata prima, al momento della scadenza del termine utile per la pronuncia del decreto di esproprio, e ciò indipendentemente dalla nautra, edificabile o meno, del terreno. Inoltre, spetta al danneggiato il risaricmento per la mancata utilizzazione dello stsso terreno nel periodo intercorso fra la occupazione e la perdita della proprietà.
2) Trattandosi di credito di valore, la somma, cos' determinata, è soggetta a rivalutazione progressiva sin dalla data della perdita della proprietà, e sugl'importi progressivamente rivalutati decorrono anno per anno gl'interessi legali.
3) Le nuove norme di cui al DPR 327/01 non hanno efficacia retroattiva e non si applicano a tutti gl'illeciti consumati prima del 30 giugno 2003.
4) La prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento di consumazione dll'illecito, e cioè, secondo i casi, dalla trasformazione irreversibile del terreno, o se antecedente, dalla scadenza del termine utile per la pronuncia del decreto di espropriazione.
Corte d'appello di Firenze- sezione prima civile
La ZZZ s.r.l., proprietaria di un appezzamento di terreno (annesso al suo stabile ad uso commerciale e deposito) in territorio di Massarosa, ne subiva in data 17.4.1982 l’occupazione parziale, nel quadro del progetto di realizzazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, industriali e dei fanghi di depurazione dei Comuni di Massarosa, Viareggio e Camaiore, successivamente all’occupazione costituitisi in consorzio per la realizzazione e l’utilizzazione dell’impianto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna, fra loro in solido, i Comuni di Massarosa, di Camaiore e di Viareggio a pagare alla ZZZ s.r.l., a titolo di risarcimento dei danni per la sofferta occupazione della proprietà dal 17 aprile 1982 al 17 aprile 1990, e poi per la perdita della stessa, la somma complessiva di euro 1.017.922,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gl’indici ufficiali di statistica da calcolarsi anno per anno a partire dal 17 aprile 1990 ed oltre agl’interessi legali, sugl’importi a mano a mano rivalutati, con la stessa decorrenza.
Pubblicata il 19/6.2009 col n. 834
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| ACQUISTO PER USUCAPIONE DI BENI EREDITARI INTRODOTTA CON OPPOSIZIONE DI TERZO (2° PARTE) -
Le due sentenze emesse nella stessa causa di appello (340/99) risolvendo quella non definitiva (34-04) due questioni preliminari alla decisione finale di acquisto per usucapione di beni ereditari (18-09) introdotta con opposizione di terzo alla statuizione del tribunale di Pisa in punto di usucapione. La precisione e la completezza dei temi trattati - sostanziali e processuali - ne fa una preziosa esperienza per casi non frequentissimi di impugnazioni straordinarie (ex art. 404 c.p.c.).
Corte d'appello di Firenze, Sezione II° civile
AAA XXX, AAA CCC e ZZZ VVV esponendo:
di essere venuti a conoscenza che – con sentenza 28.7.85 – il Tribunale di Pisa aveva dichiarato ZN ZNZN Silvano unico ed esclusivo proprietario, per acquisto a titolo originario ex art. 1158 c.c.,di alcuni beni immobili posti in Pontedera; che a tal fine il ZN ZNZN aveva fatto valere il proprio possesso dei beni in questione risalente al 1980, che aveva ricongiunto a quello della madre – ZZZ Anita – che lo aveva esercitato dal 1945 all’11.7.80 quando era venuta a morte...
P.Q.M.
Visto l’art. 408 cpc;
pronunciando definitivamente, in riforma della sentenza n. 960/98 emessa dal Tribunale di Pisa il 19.12.1998, accoglie l’opposizione di terzo ordinaria proposta da ZZZ WILMA, ZZZ MARGA e XXX NEDO avverso la sentenza n. 293 del 26.6.1986 del Tribunale di Pisa e per l’effetto , dichiarata l’inefficacia della sentenza opposta tra le parti , dichiara che la proprietà dei tre fondi siti in Pontedera.
Depositata in cancelleria il 16.01.09 col n. 18
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| ACQUISTO PER USUCAPIONE DI BENI EREDITARI INTRODOTTA CON OPPOSIZIONE DI TERZO (1° PARTE) -
Le due sentenze emesse nella stessa causa di appello (340/99) risolvendo quella non definitiva (34-04) due questioni preliminari alla decisione finale di acquisto per usucapione di beni ereditari (18-09) introdotta con opposizione di terzo alla statuizione del tribunale di Pisa in punto di usucapione.
La precisione e la completezza dei temi trattati - sostanziali e processuali - ne fa una preziosa esperienza per casi non frequentissimi di impugnazioni straordinarie (ex art. 404 c.p.c.).
Corte d'appello di Firenze, Sezione II° Civile.
All’udienza dell’11-11-2003 la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nell’udienza del 28 novembre 2002.
PER GLI APPELLANTI AAA E ZZZ VVV:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, in annullamento e riforma della sentenza impugnata, dichiarare correttamente integrato il contraddittorio, ovvero che in ipotesi ne sia rilevata la non corretta integrazione per difetto e/o insufficienza del relativo ordine emesso ai sensi dell’art. 102 cpc, con rimessione, in tal senso, della causa in primo grado ai sensi dell’art. 354 cpc, per le consequenziali attività, esclusa qualunque sanzione di improseguibilità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d’appello di Firenze, non definitivamente provvedendo sul gravame proposto da AAA XXX, AAA CCC e ZZZ VVV avverso la sentenza pronunziata il 1.9.98 dal Tribunale di Pisa nel giudizio tra gli stessi e BBB FFF (poi deceduta e per la quale si sono costituiti in questa sede gli eredi BBB NNN, MMM, SSS ed DDD); avv. EEE Sergio (non in proprio ma nella qualità indicata in atti); YYY Gabriella, Laura, Sergio e Roberto...
Depositata con il n°34/2004
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| RISARCIMENTO DANNO E CTU COME MEZZO DI PROVA -
- Il principio secondo cui la CTU non è un mezzo di prova va inteso nel senso che essa non può essere volta ad accertare un fatto od un evento nella sua storicità, il cui onere incombe sulla parte che tale fatto/evento allega. Ma ove il fatto o l’evento sia incontestato o comunque pacifico in causa nella storicità e si controverta solo sulle cause e/o modalità dell’accadimento, si entra in un campo di accertamenti e/o di valutazioni/giudizi di ordine prettamente tecnico che è sottratto alla prova testimoniale (in questa parte inammissibili) e al relativo onere della parte per essere riservato al CTU quale persona provvista delle specifiche cognizioni tecnico-scientifiche nel campo di cui si tratta.
- Le valutazioni e le asserzioni di ordine tecnico-scientifico si differenziano dalle proposizioni ‘umanistiche’ (etiche, religiose, filosofiche) per l’assenza di assolutezza dogmatica e per il carattere essenzialmente congetturale e la cautela tipica del metodo tecnico-scientifico, che sfociano spesso in conclusioni che, se pur espresse in forma probabilistica, se fondate su dati oggettivi non sono delle mere ipotesi di carattere soggettivo, ma degli accertamenti di carattere oggettivo caratterizzati dal carattere di intensa probabilità, che nell’ambito tecnico-scientifico equivale a ragionevole e cauta certezza delle valutazioni espresse.
Tribunale di Firenze
Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2004 CCC XXX, nelle qualità indicate in epigrafe, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la MMM MMM Luigi s.n.c. di KKK e JJJ MMM (ora s.r.l.) con sede in Firenze per sentirla condannare al risarcimento dei danni che assumeva aver patito alle cose e alla persona della figlia minore VVV la notte del 28 dicembre 2002 a seguito della ”esplosione” del cristallo della cabina- armadio che si trovava nella sua camera da letto e da lui acquistata dalla società convenuta: il ‘petitum’ veniva quantificato in € 10.909,13 (€ 8.409,13= per danno a cose, oltre il danno alla persona subito dalla piccola VVV, equitativamente richiesto in € 2.500,00=) ovvero nella maggiore o minor somma che sarebbe risultata di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna la convenuta MMM MMM ARREDAMENTI s.r.l., in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, al pagamento, a titolo risarcimento danni, in favore dell’attore CCC XXX, in proprio e quale genitore esercente la potestà familiare sulla figlia minore VVV, del complessivo importo di € 8.024,15=, oltre rivalutazione monetaria dal fatto e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno;
Pubblicata il 03/04/09 con il n°1171
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| OBBLIGO FEDELTA' CONIUGALE NON COSTITUISCE UNA CAUSA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE -
In base al comune senso della morale contemporanea, quale si evidenzia anche dalla generalizzata condivisione ed esaltazione mediatica di comportamenti ispirati ai più ampi principi di libertà sessuale, la violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale non costituisce, di per sè, una causa di addebito della separazione.
Corte d'appello di Firenze - Sezione prima civile
Con sentenza del 16.5.2008 il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ZZZ e VVV , addebitandola alla prima.
Ha rigettato la domanda della ZZZ di attribuzione di assegno di mantenimento; ha condannato la predetta al pagamento delle spese processuali.
La ZZZ ha interposto appello; il VVV ha resistito al gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, esclude l’addebito della separazione a ZZZ.
Conferma nel resto, e salvo che per le spese processuali, l’impugnata sentenza.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi.
Pubblicata il 31/03/2009 col n° 425
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| SIMULAZIONE DI UN ATTO DI COMPRAVENDITA E PAGAMENTO DI QUESTO -
Nella causa di nullità per simulazione di un atto di compravendita, contenente la quietanza di pagamento di un prezzo di rilevante importo (nella specie, 180 milioni di lire nel 1991), costituisce grave indizio di simulazione l'assunto che il pagamento sia avvenuto per denaro contante. Ove il convenuto affermi, invece, che il pagamento sia avvenuto mediante la consegna di titoli, grava sullo stesso l'onere di darne la prova.
Corte d'appello di Firenze - Sezione prima civile
Sotto la data apparente del 30.10.1989 fra i coniugi DDD FFF e BBB NNN da una parte, e BBB SSS – fratello di questa e cognato di quello – dall’altra parte, si ponevano in essere due preliminari di vendita, mediante i quali i primi s’impegnavano a vendere al loro congiunto, entro la successiva data del 30.10.1990, due immobili, rispettivamente siti ad Empoli ed a Bibbona. Il prezzo della duplice promessa vendita (ammontante complessivamente a 180 milioni di lire) si dava per pagato interamente.
Con citazione del gennaio 1991, trascritta, il promittente acquirente BBB SSS conveniva in giudizio avanti al tribunale di Lucca – foro convenzionalmente eletto nel preliminare – i promittenti venditori, per chiedere emettersi sentenza di trasferimento dell’immobile, ai sensi dell’art. 2932 c.c.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità per simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita stipulato il 30.10.1989 da BBB NNN e DDD FFF da una parte, e BBB SSS dall’altra, ed avente ad oggetto il seguente immobile: appartamento di vani tre ed accessori, con giardino, sito in Empoli, via HHH n. 26, al pianoterra, confinante con via HHH, via JJJ, proprietà KKK, proprietà LLL, salvo se altri, al N.C.E.U. del Comune di Empoli contraddistinto nel foglio di mappa 12, particella n. 902, sub. 4, con giardino di proprietà esclusiva contraddistinto al foglio di mappa 12, particella 902, sub. 20, con autorimessa al piano seminterrato, confinante con area di manovra, residua porzione di piano, distacco verso via JJJ, contraddistinta nel foglio di mappa 12, particella 902, sub. 13.
Pubblicata il 15/05/2009 con il n.°649.
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| UN CASO DI VALIDO CONTRATTO PUBBLICO DI APPALTO NON CONCLUSO PER ISCRITTO -
La sentenza n. 208 del 17.02.09 indica un caso di valido contratto pubblico di appalto non concluso per iscritto: trattasi di opera accessoria a quella già in costruzione per regolare contratto scritto. Non sarebbe stata rilevate la clamorosa iniquità.
Tribunale di Firenze - sezione prima civile
Con atto di citazione, notificato tra il 31 dicembre 1998 ed il 4 gennaio 1999, la curatela del fallimento della QQQ S.p.A. Costruzioni conveniva, avanti al Tribunale di Pisa, la Banca di XXX S.p.A., la AAA Aeroporto SSS S.p.A., il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Deduceva l’attrice di aver ricevuto dalla AAA Aeroporto SSS S.p.A. (AAA), nel 1990-1991, l’appalto per la realizzazione della nuova viabilità dell’Aeroporto di Pisa...
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello proposto dalla società ZZZ S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa in data 30 giugno-3 agosto 2004, n. 572 e, in parziale riforma di questa, condanna l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile...
Depositata il 17/02/2009 con il n° 208
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| NEGAZIONE DEL CARATTERE VESSATORIO DA ATTRIBUIRE ALLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - La decisione di segnala per la negazione del carattere vessatorio da attribuire alla clausola compromissoria (risalente al 1999) nella quale il (solo) committente pubblico si riserva di scegliere tra processo ordinario ed arbitrale.
Tribunale di Prato
Con atto di citazione regolarmente notificato, la curatela del fallimento F.M.C. s.a.s. di XXX & C. conveniva in giudizio NNN NNN s.p.a. e Impresa DDD s.p.a. allegando che: la società fallita, nel corso dell’anno 1999, aveva stipulato con la DDD s.p.a. un contratto di subappalto, ricevendo l’incarico dell’esecuzione dei lavori ad essa commissionati dal Comune di Firenze per la “costruzione dell’emissario in sinistra d’Arno, zona est fino a Ponte Vecchio, primo e secondo stralcio funzionale”...
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-dichiara il giudizio improponibile;
-dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Depositata in cancelleria il 19/02/2009 con il n°190 continua ...
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| LE DELIBERE DI UN CONDOMINIO FRAZIONARIO - Questa sentenza pratese è in materia di condominio tra più edifici frazionatisi ai sensi degli art. 61 e 61 disp. att. cod. civ. Le delibere di un condominio frazionario possono essere impugnate per affermare la necessità di un solo amministratore in ragione dell'unitarietà originaria e la residua condivisione di uno spazio verde? Esclusione del litisconsorzio necessario
Tribunale di Prato
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2006 i Sig.ri ZZZ ZZZ e XXX’ XXX convenivano inanzi al Tribunale di Prato il Sig. HHH HHH per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto a titolo di usucapione del fondo uso garage sito al piano seminterrato del condominio di Via LLL a Montemurlo (Foglio LL, part. 107 sub. 104).
P.Q.M.
Dichiara l’avvenuto acquisto a titolo di usucapione in favore di ZZZ ZZZ (c.f. xxxxxx) e XXX’ XXX (c.f. xxxxx) del fondo ad uso autorimessa sito al piano seminterrato dell’edificio condominiale di Montemurlo, Via LLL catastalmente rappresentato all’NCEU del Comune di Montemurlo al Fg. LLL part. LLL sub. 104, ordinandone la trascrizione con esonero da responsabilità per il competente conservatore.
Depositata in cancelleria l'11 Febbraio 2009 n°149. continua ...
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| OPPOSIZIONI A ORDINANZA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATERPER VIOLAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI - La sentenza 152-09 del Tribunale di Prato, per opposizioni a ordinanze di sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di rifiuti, si occupa dei seguenti temi:
1- tempestività della contestazione non immediata
2- applicabilità del termine finale proprio dei procedimenti ammninistrativi
3 - della motivazione per relazionem
4 - del concetto di imballaggi (fusti metallici) riciclabili
5 - della connessione per continuazione delle violazioni amministrative
Tribunale di Prato
Con quattro distinti ricorsi depositati in data 30.04.2007 il Sig. ZZZ XXX proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 743, 744, 745 e 747/2007 emesse dalla Provincia di Prato per violazione dell’art. 15 D.Lgs 22/97 (trasporto di rifiuti con formulario recante dati inesatti o incompleti).
P.Q.M.
Respinge le opposizioni promosse dal Sig. ZZZ XXX avverso le ordinanze ingiunzione n. 743/07, 744/07, 745/07 e 747/07 emesse dalla Provincia di Prato in data 26.03.2007.
Depositata in cancelleria il 12/02/2009 n°152 continua ...
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| LOCAZIONE: IMPEGNATIVA LA FIRMA DELLA MOGLIE -
Questa sentenza in materia di locazione, si segnala per ritenere impegnativa la firma della moglie sul conteggio dei canoni dovuti per l'appartamento familiare locato a nome del marito.
Tribunale di Prato - Sezione Unica Civile
I. Con ricorso depositato in data 08.06.2006, ZZZ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 615/06 emesso dal Tribunale di Prato in data 24-28.03.2006 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di VVV della somma di € 1.000,00= oltre interessi a titolo di ripetizione di deposito cauzionale di locazione.
I.1. In particolare l’opponente deduceva che il decreto era stato concesso in assenza di requisiti di certezza e liquidità del credito, comunque sulla base di un documento attestante un conteggio sottoscritto da soggetto diverso dal locatore; che in ogni caso era stata inviata al conduttore raccomandata contenente il dettagliato conteggio delle spese residue per la manutenzione dei locali riconsegnati con detrazione di esse dal deposito cauzionale.
I.2. Si costituiva in giudizio l’opposto il quale contestava il fondamento delle eccezioni sollevate da controparte in opposizione della quale chiedeva il rigetto.
I.3. La causa era istruita documentalmente. Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti il giudice pronunciava sentenza con lettura immediata del dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Prato, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull’opposizione promossa da ZZZ Alessandro nei confronti di VVV Luca avverso il decreto ingiuntivo n. 615/06 emesso dal Tribunale di Prato in data 24-28.03.2006 , così provvede...
Così deciso il 21/01/2009
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| AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE DEI VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE FALLITO -
La sentenza è relativa all'azione revocatoria fallimentare dei versamenti su conto corrente del fallito, conferma, con argomentazioni aggiuntive, il recente indirizzo di questa Corte fiorentina, notoriamente innovativo rispetto all'orientamento tradizionale, tuttora seguito dalla Cassazione. Il principio fondamentale della decisione si può così sintetizzare:
"Anche sotto il regime del testo abrogato dell'art. 67 della legge fallimentare, oltre che sotto il il regime del testo ora in vigore, è irrilevante la distinzione fra conto passivo (quando l'indebitamento del correntista è nel limite dell'affidamento concesso dalla banca) e conto scoperto (quando l'inebitamento è privo di affidamento, o ne supera il limite pattuito), ed in entrambe le ipotesi è violata la par condicio creditorum, se al momento del fallimento del correntista, o comunque al momento della chiusura del conto, l'indebitamento massimo raggiunto dal conto nel periodo stabilito dalla legge risulta diminuito. In ogni caso, ed anche in applicazione del regime abrogato, effetto della revocazione è l'obbligo della banca di restituire alla curatela del fallimento un importo pari alla riduzione dell'indebitamento, e non la somma aritmetica di tutti iversamenti affluiti nel conto".
Corte d'appello di Firenze - sezione prima civile
Con citazione notificata il il 4.8.2000 ilo curatore del fallimento della AAA s.r.l. proponeva avanti al tribunale di Firenze azione revocatoria contro la Banca SSS – DDD soc. coop. A r.l., chiedendo dichiararsi inefficaci tutte le rimesse affluite, con carattere solutorio, nel conto corrente della fallita nell'anno antecedente (inizialmente l'attore aveva indicato due anni) all'ammissione al concordato preventivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inefficaci le rimesse affluite sul conto corrente della società fallita, fino all'ammontare complessivo di lire 56.653.024.
Conseguentemente, condanna l'appellante ZZZ ZZZ Credito s.p.a. a pagare VVV s.r.l. la somma in euro corrispondente a lire 56.653.024, oltre agl'interessi al tasso del 12% annuo a decorrere dalla domanda giudiziale.
Pubblicata il 19/01/2009 col n.° 54.
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| OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - Errato è sostenere che nel sistema vigente il termine annuale di fallibilità [ex art. 147 LF] sia comunque applicabile al socio occulto, la cui partecipazione all’impresa - per definizione - non è legalmente nota ai terzi. Le pur presenti esigenze di certezza si possono soddisfare solo ancorando il dies a quo del periodo annuale di perenzione della fallibilità al momento in cui l’instaurazione e la cessazione del rapporto sociale sia stata portata a conoscenza dei terzi attraverso mezzi idonei, o comunque sia stata conosciuta dai terzi per mezzo di segni esteriori inequivocabili. In mancanza di fatti anteriori capaci di rendere trasparente ciò che è opaco,
la dichiarazione del fallimento principale potrebbe venire assimilata alla cancellazione del debitore (anche occulto) dal registro delle imprese, integrando un evento pubblico che rende indirettamente certo il venir meno dell’eventuale partecipazione occulta.
Corte d'appello di Firenze
Con sentenza del 9 gennaio 2008, il Tribunale di Prato dichiarava il fallimento della Tipografia NNN s.n.c. di MMM Andrea e di quest’ultimo come socio illimitatamente responsabile. Con ricorso depositato il 31 marzo 2008, il curatore chiedeva l’estensione del fallimento a ZZZ , moglie di MMM , ritenuta partecipe della gestione e della compagine sociale.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
RESPINGE
il reclamo proposto da ZZZ avverso la sentenza del Tribunale di Prato in data 18 giugno 2008 n. 61 dichiarativa del fallimento personale della medesima quale socio illimitatamente responsabile della Tipografia NNN di MMM e C. s.n.c. e la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Depositata in cancelleria il 25/11/2008 col n.° 1705 continua ...
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| SANZIONI PER INTERMEDIAZIONE DI MANO D'OPERA MASCHERATA DA CONTRATTI DI APPALTO TRA DUE SOCIETA' - Il Tribunale aveva accertato che vi era stata intermediazione di mano d’opera mascherata da contratti di appalto tra due Società. Aveva perciò applicato le sanzioni amministrative previste dalla legge che regola la materia fino dal 1960.
La Corte fiorentina ha invece escluso le sanzioni rilevando in motivazione: <<In primo grado gli opponenti hanno sostenuto.. la abrogazione della l.n. 1369/60, e comunque ne invocavano la interpretazione alla luce del D.Lgs 276/2003 (che presuppone la richiesta del lavoratore, e che toglie il potere sanzionatorio alla DPL). Hanno anche contestato la debenza di alcune sanzioni e il quantum irrogato per tutte. Il primo giudice ha respinto l'opposizione ritenendo la
applicabilità della l.n. 1369/60 e la impossibilità di interpretare tale norma alla luce di quella successiva.
Tale tesi, respinta dal Giudice di prime cure, deve essere respinta anche in questo grado, in quanto il D.Lgs 276/03 non si pone affatto come norma interpretativa della precedente legge, bensì come norma innovativa... a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 472/1997 (che all'art. 3 c.2° e c.3° prevede la applicazione della regola del favor rei relativamente alle sanzioni amministrative in materia tributaria) ha fatto prepotentemente ingresso nell'ordinamento amministrativo un ulteriore principio applicabile a tutte le sanzioni amministrative... se il legislatore ha affermato la prevalenza della normativa successiva più favorevole nella materia tributaria, non vi è ragione per negare la estensione di tale norma all'intero sistema sanzionatorio amministrativo che ha ormai in comune col sistema sanzionatorio tributario tutti gli elementi fondamentali e caratterizzanti, con residue differenze marginali finalizzate alla materia, e prive di una rilevanza tale da escludere quel concetto di somiglianza fra situazioni obbiettive, che è il presupposto per la interpretazione analogica della legge, in conformità col dettato costituzionale (art.3).
La decisione è di una novità sorprendente.
Corte d'appello di Firenze
Con verbale di accertamento del 19/12/2000 fu rilevato che la ZZZ aveva utilizzato dipendenti della Srl NNN e Srl MMM in base a contratti di appalto, che in realtà - secondi gli ispettori - mascheravano una intermediazione illecita di mano d'opera. Furono quindi contestati vari illeciti, poi sanzionati con l'ordinanza ingiunzione tempestivamente opposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Spa ZZZ e da XXX avverso la sentenza n. 2628/2007 del Tribunale di Firenze, in contraddittorio con a Direzione provinciale del lavoro di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in totale riforma della sentenza stessa annulla l'ordinanza ingiunzione n. 375 del 15/11/2005 della DPL.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata in cancelleria il 22/10/2008 col n. 1520 continua ...
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| RISARCIMENTO DEI DANNI PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA -
Per la risistemazione idraulica della zona affidata al Consorzio di Bonifica dell'area fiorentina si è intubato il vecchio fosso Vingone e si è creato un nuovo fosso sottraendo alla proprietà agricola XXX una superficie di mq 1350, e occupandone temporaneamente ulteriori mq 870 per la realizzazione dei lavori; si è anche creato un rilevato a circa 40 metri di distanza dal
fabbricato della sua abitazione, riduvedone apprezzabilmente la visuale; si è infine realizzato ul fosso un ponte in cemento armato che ne riduce la portata esponendo gli edifici XXX al rischio trentennale di inondazione. Le opere idraulice si giovavano di una dichiarazione di pubblica utilità successivamente annullata dal TSAP. Il Tribunale delle acque Firenze ha determinato il valore di mercato del terreno trasformato in canale e ha stabilito il pagamento della somma corripondente come prezzo del trasferimento della proprietà al Demanio regionale (non costituito) ponendone però il pagamento a carico del Consorzio - autore di tutte le opere divenute illegittime - così come i danni per occupazione (pari agli interessi legali sulla valore di mercato) e per diminuzione del valore di mercato per accorciamento dell'intervallo di restauro necessario dell'edificio dai 50 anni ordinari ai 30 virtuali di ritorno di inondazione cagionato dal ponte mal costruito e per la diminuzione della visuale dall'abitazione.
Il Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Firenze
Con ricorso, notificato il 15 maggio 2003, Antonio ZZZ conveniva la Provincia di Firenze, il Comune di Campi Bisenzio ed il Consorzio per la Bonifica Area Fiorentina avanti questo Tribunale. Esponeva il ricorrente di essere proprietario di un immobile, di aver ottenuto sentenza del TSAP che annullava i provvedimenti amministrativi con cui erano stati approvati i progetti e disposta l’occupazione d’urgenza, in vista dell’esproprio, di parte dei beni di esso ricorrente, di aver tuttavia subito danni per effetto della realizzazione del nuovo corso del canale di bonifica Vingone-Lupo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, accoglie le domande proposte da Antonio ZZZ e condanna il Consorzio di Bonifica Area Fiorentina al pagamento, in favore del ricorrente, della seguenti somme: a) € 14.443,65, oltre interessi legali dal 26 giugno 1996, per la perdita della proprietà del terreno utilizzato per la realizzazione dell’opera pubblica...
Depositata in cancelleria il 22.11.2008 col n. 1652
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| RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE -
Leasing di macchina operativa. Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore. Risarcimento del danno. Decreto ingiuntivo richiesto ante restituzione del bene. Opposizione fondata su clausola nulla per eccesso di pretesa. Restituzione sopravvenuta alla notifica del DI. Adeguamento della pretesa risarcitori alla previsione della restituzione. Ammissibilita'.Pretesa eventualmente eccessiva: validità della clausola penale pattuita ma adeguamento ex art. 1384 cod. civ.
Corte d'appello di Firenze
Con atto di citazione notificato il 10 settembre 2001, BBB e NNN si opponevano al decreto ingiuntivo n. 2701/01 emesso dal Tribunale di Firenze a favore di ZZZ s.p.a. per la riconsegna di una macchina per maglieria rettilinea automatica, nonché per il pagamento in solido (il primo come contraente, la seconda come garante) della somma di £ 84.057.433 (pari ad € 43.412,05) a seguito della risoluzione intimata in data 10 maggio 2001 del contratto di leasing in essere. A sostegno della domanda, gli opponenti allegavano l’invalidità delle clausole invocate da controparte per determinare l’importo dovuto.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in RIFORMA della sentenza del Tribunale di Firenze 9 febbraio 2005 n. 611 appellata da ZZZ s.p.a.:
1)conferma il decreto ingiuntivo n. 2701/01 emesso dal Tribunale di Firenze a carico di BBB e NNN ... continua ...
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| DIVORZIO: ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FIGLIE MAGGIORENNI - Nel recente decreto della Corte si statuisce:
- che la figlia maggiorenne non completamente autosufficiente non può validamente rinunciare all'assegno di mantenimento stabilito in suo favore
- che l'attribuzione diretta dell'assegno alle figlie maggiorenni non può essere stabilita senza la loro domanda.
Dette statuizioni sono state adottate - in sede di modifica della sentenza di divorzio domandata ex art. 9 legge - senza la presenza di nessuna delle figlie al giudizio.
Corte d'appello di Firenze
Il reclamante chiede la riforma del provvedimento impugnato e la conseguente modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
revocarsi l’assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ZZZ, dal momento che la stessa, laureatasi in odontoiatria, svolge un’attività lavorativa che la rende autosufficiente ed ha espressamente dichiarato dinanzi al giudice di primo grado di rinunciare all’assegno di mantenimento paterno o comunque, in subordine, ridurre l’assegno in considerazione del reddito percepito dalla figlia...
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento del reclamo proposto da ZZZ avverso il provvedimento in data 23.7.2008 del Tribunale di Prato:
- rigetta la domanda di revoca dell’assegno di mantenimento a favore della figlia BBB;
- riduce l’assegno di mantenimento per la figlia BBB posto a carico di ZZZ ad Euro 250,00 mensili, ferma restando ogni altra statuizione;
- rigetta la domanda di corresponsione diretta alle figlie maggiorenni degli assegni di mantenimento.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pubblicata con il n° 682 il 28/11/2008 continua ...
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| ORDINANZA COMUNICATA PER POSTA ELETTRONICA -
Di grande rilevanza pratica per gli avvocati è la decisione resa dalla Seconda sezione civile della Corte il 21 ottobre scorso col n. 1494/08.
Afferma: quando l'ordinanza con cui si ordina l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. risulta automaticamente comunicata con posta elettronica - all'indirizzo indicato all'ufficio dal difensore costituito - inizia a decorre il termine concesso per la notificazione al terzo pretermesso a pena di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
La ricaduta sul sistema telematico che si sta realizzando su tutto il territorio toscano è evidente.
Corte d'appello di Firenze
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.6.2003, la ZZZ s.r.l., cessionaria della ZZZ BM s.n.c., nonché XXX e CCC , in proprio, già soci della ZZZ BM s.n.c., convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze la NNN di MMM Loriana & C. s.n.c., qui di seguito NNN, proponendo appello avverso la sentenza n. 78/2002, depositata l’11.7.2002, con la quale il Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, aveva: 1) revocato il decreto ingiuntivo opposto; 2) dichiarato dovuta dalla ZZZ alla NNN la somma di € 4.176,50; 3) condannato la NNN a restituire all’opponente la somma di € 1.664,16, oltre interessi legali dal 14.2.2001; 4) posto le spese di lite a carico della ZZZ, disponendone la compensazione nella misura di 1/3.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla ZZZ s.r.l., da XXX e CCC avverso la sentenza n. 78/2002, depositata l’11.7.2002, del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, così provvede:
1) dichiara inammissibili l’appello principale e quello incidentale;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.
Depositata in cancelleria il 21.10.2008 col n. 1494
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| NELL'AMBITO DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI -
Siamo nell'ambito della separazione giudiziale dei coniugi.
Il provvedimento nega al presidente del tribunale la facoltà di differire sine die a suo piacimento l'emissione del provvedimento che non abbia le caratteristiche di provvisorietà ed urgenza volute dall'art. 708 c.p.c. specie trattenendo presso di sé la trattazione della controversia anche dopo aver provveduto in prima udienza all'assegnazione della casa e alla determinazione di un assegno provvisorio: se lo fa, equivale a svolgere le funzioni del giudice istruttore e i provvedimenti che emena sono quelli del giudice istruttore, non reclamabili davanti alla Corte di appello ex art.
708 cit.
La relativa impugnazione è pertanto dichiarata inammissibile.
Corte d'appello di Firenze
Premesso che:
con ricorso depositato in data 8 agosto 2007, CCC chiedeva la separazione dal coniuge ZZZ ;
in data 16 ottobre 2007, si teneva la prima udienza davanti al Presidente del Tribunale, il quale, con provvedimento riservato del 18 ottobre 2007: a) autorizzava i coniugi a vivere separati; b) disponeva che il padre potesse tenere con sé il figlio NNN (nato nel marzo 2005) due volte alla settimana specificandone gli orari; c) incaricava i Servizi Sociali di vigilare sulla situazione familiare e di riferire al giudice; d) prescriveva alla madre di non allontanare il minorenne dal padre; e) poneva a carico del padre un contributo di mantenimento mensile di € 300,00; f) disponeva c.t.u. psicologica per verificare il miglior regime di affidamento del bambino;
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto da ZZZ avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze in data 26 aprile 2008, spese processuali interamente compensate;
Pubblicata il 27/06/2008 con il n°.330
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| DIVISIONE EFFETTIVA DI BENI TRA CONIUGI SEPARATI - La sentenza ricorda che la domanda non si interpreta sulla base di formule verbali prestabilite adottate nella citazione civile ma secondo l'effettiva volontà desumibile dal testo complessivamente valutato, eventualmente sfruttando i chiarimenti desumibili dal successivo svolgimento del processo.
Emerge così che nel caso concreto si è domandata la divisione effettiva dei beni comuni trai coniugi separati, con l'attribuzione della casa di abitazione all'attore dietro corresponsione di conguaglio desumibile dal valore del bene (casa coniugale) al momento della decisione: non solo la determinazione del valore medesimo. Si conferma, per altro, la compensazione della somma di conguaglio con altri controcrediti dell'assegnatario del bene. Si assume che anche in questa ipotesi la determinazione del cespite e dei controcrediti deve avvenire davanti al giudice di primo grado, in ragione della struttura complessa del giudizio di divisione caratterizzato dalla molteplicità degli oggetti possibili di giudizio unificati soltanto dallo scopo finale (ripartizione definitiva dei cespiti comuni secondo i diritti di ognuno) e non anche dalla medesima attività processuale. (GM)
Corte d'appello di Firenze
Con atto di citazione, notificato il 7 luglio 1990, VVV conveniva avanti al Tribunale di Pisa ZZZ, moglie separata legalmente. Esponeva l’attore che, in sede di separazione, era stato convenuto che la casa coniugale sarebbe stata posta in vendita entro il 30 aprile 1990, che il ricavato, salvo conguagli per somme di mutuo pagate dai due comproprietari, sarebbe stato ripartito tra i coniugi in parti uguali; era stato altresì convenuto che anche il magazzino di proprietà comune sarebbe stato stimato e la quota spettante alla moglie sarebbe stata liquidata contestualmente alla suddivisione del ricavato dalla vendita della casa.
P.Q.M
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello proposto da ZZZ avverso la sentenza del Tribunale di Pisa in data 28 gennaio-9 agosto 2005, n. 641 ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto da VVV avverso la stessa sentenza, dichiara che l’importo in denaro spettante al condividente non assegnatario dell’intero compendio comune è quello corrisponde al valore di mercato al momento della decisione; dichiara che il VVV ha diritto all’attribuzione della quota dei beni comuni intestata alla ZZZ...
Pubblicata il 22.11.08. con il n.° 1692/08 continua ...
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| INADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE - In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460.
Tribunale di Firenze
XXX ha chiesto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto con VVV per inaadempimento di quest'ultimo e la sua condanna alla restituzione della somma di 2.380 euro e al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che, nel luglio del 2003, aveva sottoscritto con il convenuto una scrittura privata in virtù della quale quest'ultimo lo aveva incaricato di svolgere un'attività di produzione artistica in suo favore; che le parti avevano convenuto che si sarebbero corrisposte l'un l'altra il venti per cento di qualsiasi cifra maturata dalla loro collaborazione; che, diversamente da quanto aveva fatto lui, Giuseppe VVV era rimasto inadempiente all'accordo non avendogli pagato la percentuale convenuta da calcolarsi sulle somme incassate a seguito della vendita dei dischi realizzati e venduti e delle esibizioni televisive e dal vivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto nel luglio 2003 tra XXX e da VVV per inadempimento di quest'ultimo e condanna VVV a pagare a XXX la complessiva somma di 2.380 euro, oltre agli interessi, nella misura legale, con decorrenza dal 14 febbraio 2007 e alle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.317,13, oltre all'I.V.A. e al C.P.A.
Pubblicata il 20 0ttobre 2008 con il n. 10792/08. continua ...
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| RELATIVAMENTE AD UN DIVORZIO - Le difese finali scritte ex art. 190 c.p.c. possono essere validamente rinunciate dalle parti, consentendo cosi’ al giudice istruttore di provocare l’immediata pronucia della sentenza da parte del collegio.
La sentenza parziale definitiva che statuisce il divorzio, emessa senza che le parti siano tra loro in contrasto sul merito, non resta condizionata al deposito delle memorie concesse dal giudice ex art. 183 c.p.c. al fine di completare le acquisizioni necessarie alla trattazione dei temi di contesa relativi alla spettanza e determinazione dell’assegno di mantenimento e alla richiesta vendita della casa coniugale in comproprietà.
Corte d'appello di Firenze
Con atto di ricorso, depositato l’11 luglio 2007 nella cancelleria del Tribunale di Grosseto, BBB chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a suo tempo contratto con ZZZ. Deduceva che dal matrimonio, risalente all’8 gennaio 1970, erano nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti; aggiungeva che tra di essi coniugi era insorta separazione, omologata il 12 febbraio 20004. Chiedeva che a suo carico non fossero posti obblighi, stante l’autonomia della moglie; chiedeva anche che la casa già coniugale, di proprietà comune, fosse posta in vendita.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto da ZZZ avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 15 maggio-4 giugno 2008, n. 499 e condanna l’appellante a rifondere a Marcello BBB le spese di questo grado, liquidate in € 3.000,00.
Depositata in cancelleria il 25.11.2008 col n° 1717
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| Un terreno poco arato - Tribunale di Firenze
Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2001 ZZZin XXX e CCC XXX convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la COSTRUZIONI EDILI MMM di AAA & Figli s.n.c., in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’ al fine di sentirne accertare la responsabilità in ordine ai gravi difetti che l’immobile di loro proprietà, posto in III, assumevano presentare a seguito dei lavori edili commissionati alla ditta convenuta e, per l’effetto, sentirla condannare al pagamento dei costi delle opere necessarie all’eliminazione dei difetti lamentati, quantificati ‘prudentemente’ nella somma di £. 70.000.000= (pari ad €. 31.504,00=) ovvero nella somma minore o maggiore che sarebbe risultata all’esito dell’istruttoria, nonché al risarcimento dei danni da loro subiti e subendi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da ZZZ in XXX e CCC XXX:
dichiara inammissibile la domanda spiegata in corso di causa ed in via ‘alternativa’ dagli attori ZZZ in XXX e CCC XXX contro la chiamata RRR S.p.A., in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’ e dichiara compensate fra dette parti le spese del giudizio; accoglie la domanda attrice nei confronti della COSTRUZIONI EDILI MMM di AAA & Figli S.N.C., in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, e per l’effetto condanna la predetta società, in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, a pagare a ZZZ in XXX e CCC XXX la complessiva somma di € 27.300,00=, oltre IVA di legge, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 1° agosto 2004 e, con la stessa decorrenza, interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno....
Pubblicata il 12/11/2008 col n.° 3945/08 continua ...
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| RECLAMO AVVERSO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - Vi si afferma che è onere della procedura accertare che i debiti dell'impresa superano i trentamila euro, come vuole l'art. 15 in vigore della legge sul fallimento.
Corte d'appello di Firenze - sezione feriale
Con separati atti di reclamo depositati entrambi in data 20.6.2008, la Q. & S. di DDD e C. s.a.s.e DDD in proprio da un lato e PPP in qualità di socio accomandatario della Q. & S.di PPP e C. s.a.s. proponevano impugnazione avverso la sentenza n. 41/08, resa dal Tribunale di Lucca in data 27.5.2008, nella causa promossa nei suoi confronti dalla UUU S.r.l., e con la quale è stato dichiaratao il fallimento della Q.& S. di PPP e C. s.a.s. Chiedevano la revoca del dichiarato fallimento, deducendo, tra l'altro, l'insussistenza del requisisto richiesto dall'art. 15 L.F. Per la dichiarazione di fallimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, revoca il fallimento della Q. & S. di PPP & C. S.a.s., nonché del socio accomandatario PPP dichiarato con sentenza n41/08 del Tribunale di Lucca in data 27.5.2008.
Condanna la curatela del fallimento della Q. & S. di PPP e C. S.a.s. nonché del socio accomandatario PPP al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dei reclamanti Q. & S. di DDD e C s.a.s. E DDD in complessivi Euro 2.300,00, di cui 1.000,00 per diritti e il resto per onorari, oltre spese generali forfetarie di studio, IVA e CPA e in favore di PPP in complessivi Euro 2.300,00, d cui 1.000,00 per diritti e il resto per onorari, oltre spese generali forfetarie di studio, IVA e CPA.
Depositata il 26/08/2008 n. 1241
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| RISARCIMENTO DANNI E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - Tribunale di Firenze
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2004 Ugo XXX conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, l’avv. BBB VVV per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che assumeva aver egli subito in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità ex art.613 I co. c.p.p., del ricorso per cassazione proposto dal predetto legale per conto dell’attore (erroneamente proposto quale appello, con conseguente rimessione degli atti alla S.C. da parte della Corte d’Appello di Firenze ai sensi dell’art. 568 V comma c.p.p.) avverso la sentenza n. 1594/99 del Pretore di Firenze che aveva condannato il XXX alla sola pena pecuniaria dell’ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato p. e p. dagli artt.6, comma 2, e 91, comma 1, del D.L. n.626/94.
Assumeva l’attore che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché non proposto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, aveva precluso alla Suprema Corte di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza del primo giudice ma prima della pronuncia della Suprema Corte, con conseguente irrevocabilità della sentenza del Pretore di Firenze e pagamento da parte sua della somma di € 5.489,27= per la pena pecuniaria inflittagli dal Pretore, spese processuali e somma dovuta alla cassa delle ammende disposta dalla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna l’avv. BBB VVV al pagamento in favore di Ugo XXX, a titolo risarcimento danni per colpa professionale, della somma di € 5.489,27=, oltre rivalutazione monetaria dall’11 aprile 2003 ed interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno;
2) condanna l’avv. BBB VVV a rimborsare all’attore Ugo XXX le spese del
giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.149,55=, di cui € 1.650,00= per onorari ed €
499,55= per spese, ivi comprese quelle forfetarie, oltre IVA e CAP;
3) condanna la chiamata AAA ASSICURAZIONI S.p.A. a tenere indenne il
convenuto avv. VVV dalle conseguenze economiche del presente giudizio nei limiti di € 5.231,04= (dedotta la franchigia di € 258,23=), ma ivi comprese le spese di lite liquidate in favore dell’attore;
4) dichiara compensate le spese del giudizio fra il convenuto VVV e la chiamata in causa AAA ASSICURAZIONI S.p.A.
Pubblicata il 29/08/2008 n. 3137 continua ...
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| RISARCIMENTO DANNI - Tribunale di Firenze
Con atto di citazione notificato il 14 e il 19 ottobre 1999 la XXX s.n.c., allora ‘in bonis’, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la NNN s.p.a. e la MMM s.p.a. per sentir dichiarare la violazione da parte delle medesime dell’ art. 9 della L. 192/98 e la conseguente nullità del recesso posto in essere dalla “NNN s.p.a.”, con condanna delle convenute al risarcimento in suo favore deidanni asseritamente subiti nella misura di £. 2.500.000.000. Costituitesi in giudizio entrambe le convenute, chiedevano il rigetto della domanda attorea siccome infondata e l’accertamento della legittimità dell’intervenuto recesso, spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni in loro favore nella misura di giustizia per inadempienza contrattuale e/o per violazione dell' art.1 della Legge marchi e/o per concorrenza sleale; in via subordinata, instavano per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e risarcimento danni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna la NNN S.p.A. e la MMM S.p.A., entrambe in
persona del loro Presidente e legale rappresentante, al pagamento a titolo risarcimento
danni in favore del FALLIMENTO XXX s.n.c., in persona
del curatore dr. Stefano ZZZ, della somma di € 590.592,47=, oltre interessi legali
dalla domanda giudiziale (14 ottobre 1999 quanto alla NNN S.p.A. e dal 18
ottobre quanto alla MMM S.p.A.);
2) rigetta tutte le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3) condanna le convenute NNN S.p.A. e la MMM S.p.A.,
entrambe in persona del loro Presidente e legale rappresentante, a rimborsare
al FALLIMENTO XXX s.n.c., in persona del curatore dr.
ZZZ, le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 23.137,49=,
di cui € 17.000,00= per onorari ed € 2.841,35= per spese, ivi comprese quelle
forfetarie, oltre IVA e CAP;
Pubblicata il 08/09/2008 n. 3196 continua ...
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| IMPUGNAZIONE DI UN LODO IRRITUALE DOVUTO ALLA NULLITA' DELLA CONVENZIONE COMPROMISSORIA -
Non è una azione di nullità di un lodo rituale (azione in unico grado davanti alla Corte, di cui si occupa la Prima Sezione).
Ha per oggetto l'appello sulla sentenza emessa da Tribunale di Livorno sulla l'impugnazione di un lodo irrituale dovuto alla nullità della convenzione compromissoria perché inserita in una donazione priva dei necessari requisiti di forma ovvero nella compravendita di metà dell' azienda dell'appellante, priva di un prezzo determinato. La valutazione di validitàdella clausola, espressa dal tribunale di Livorno, è stata confermata anche in appello, riscontrandosi un contratto oneroso dove l'attribuzione di metà dell'azienda è corrispettivo di servizi diretti ed indiretti di evidente rilevanza economica.
Corte di Appello di Firenze - Sezione seconda Civile
ZZZ adì il Tribunale di Livorno per sentir dichiarare la nullità della clausola arbitrale inserita nel contratto che con scrittura privata del 2.1.1996 aveva stipulato con VVV - secondo la quale le aveva ceduto la quota della metà della sua azienda -, per nullità del contratto, e conseguentemente la nullità del lodo arbitrale irrituale emesso il 24.5.2001 in seguito alla controversia insorta fra loro, dichiarativo che l’azienda, per effetto della citata scrittura privata, era in comproprietà in parti uguali sua e della VVV.
Il ZZZ eccepì la nullità del contratto, qualificandolo come compravendita od in subordine come donazione remuneratoria, nel primo caso per mancata indicazione od indeterminabilità del prezzo, ovvero nel secondo per difetto di forma pubblica.
Con sentenza n. 94 del 14.8/ 3.9.2003 Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo la validità del contratto, meritevole di tutela e lecito ex art.1322 c.civ., qualificandolo atipico a prestazioni corrispettive ben individuate: da parte del ZZZ la cessione della quota dell’azienda, e da parte della VVV la prestazione di garanzie ipotecarie a favore di terzi che avevano finanziato il ZZZ per l’acquisto dell’azienda. Ed escluse che si trattasse di donazione remuneratoria perché nella cessione della quota il ZZZ non manifestò alcuna volontà di donare, ma intese quantomeno in modo prevalente ricompensare la VVV per avergli procurato i finanziamenti necessari alla costituzione dell’azienda.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza n. 94 del 14.8/ 3.9.2003 emessa dal Tribunale di Livorno, appellata da ZZZ , e lo condanna al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in favore dell’appellata VVV in € 186, 70 per esborsi, € 1.044,20 per diritti ed € 1.400 per onorario, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Depositata il 15/01/2008 col n. 56
continua ...
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| TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE E' GIUDICE ORDINARIO SPECIALIZZATO - Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è giudice ordinario specializzato e non giudice speciale. Tra TRAP e Tribunale ordinario si pongono problemi di competenza (per materia) e non di giurisdizione.
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze
Con distinti atti di citazione, notificati rispettivamente il 16 ottobre 1998 ed il 2 febbraio 1999, la ditta ZZZ Autotrasporti ed i coniugi XXX ZZZ e VVV CCC convenivano il Consorzio di FFF avanti al Pretore di Cesena. Esponevano gli attori che l’esondazione del fosso Matrice Vecchia, avvenuta nella notte del 1 dicembre 1997, aveva provocato danni alle rispettive proprietà, poste in Comune di Savignano sul Rubicone; poiché la causa della tracimazione doveva venir individuata nella minor altezza dell’argine del canale nel tratto antistante i loro immobili, chiedevano gli attori di venir risarciti dei danni. Si costituiva il Consorzio, deducendo che l’evento del 1 dicembre 1997 era eccezionale e chiedendo comunque di evocare in garanzia il Comune di Savignano sul Rubicone, dal momento che l’esondazione era da attribuirsi alla presenza di un ponte che aveva ridotto la portata del canale.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, dichiara l’utilizzabilità dei mezzi istruttori assunti nel corso del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena e rimette con separata ordinanza le parti avanti al C.I.; spese al definitivo.
Depositata in cancelleria il 30/07/2008 col. n. 1185 continua ...
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| IMPORTANZA PERIZIA - La perizia deve svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio, aLtrimenti è da ritenere nulla la sentenza che basa su di essa la propria valutazione della causa; ed in appello l'indagine tecnica deve essere rinnovata.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 1997 la s.r.l. ZZZ Costruzioni esponeva che aveva concluso due contratti di subappalto con la s.n.c. VVV di BBB NNN e MMM, rispettivamente il 3 gennaio 1995 e l’1 agosto 1996, che l’opera realizzata in esecuzione del primo contratto presentava difetti che l’impresa appaltatrice aveva riconosciuto e si era impegnata ad eliminare al termine dei lavori, sottoscrivendo il certificato di pagamento del 15 settembre 1996, mentre per l’opera appaltata con il secondo contratto la s.n.c. VVV aveva emesso la fattura n. 10 del 27 maggio 1997 per l’importo di lire 17.085.027, relativo allo stato finale dei lavori, nella quale risultavano contabilizzate lavorazioni non corrispondenti a quelle effettivamente eseguite e prezzi superiori rispetto a quelli concordati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente decidendo, dichiara la nullità della sentenza n. 88 del 28 gennaio 2004 del Tribunale di Pistoia. Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo e riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese processuali.
Depositata in cancelleria il 30/06/2008 col n. 1173 continua ...
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| DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' - Un caso non consueto di litisconsozio necessario risolto con la nomina necessarioa di un curatore speciale. E' il caso del riconoscimento di paternità chiesto dopo la morte del padre e della madre, non sussistendo altri possibili controinteressati. Con rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
Conviene muovere dalla considerazione che, per aversi la necessità di ricorrere alla tutela giurisdizionale, occorre che sussista un soggetto da cui provenga una lesione od un pericolo di lesione di un diritto, il che equivale a dire che è necessario che la domanda giudiziale venga proposta contro qualcuno che sia portatore di un interesse contrario. Nel caso della domanda volta al disconoscimento della paternità, è la stessa legge ad indicare quali siano i soggetti che non possono venir pretermessi nel relativo giudizio: l’art. 247 c.c. afferma invero che il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorzi necessari.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, Sez. I Civile, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Firenze in data 26 novembre 23 dicembre 2003, n. 3511 e rimette le parti al primo giudice. Spese al definitivo.
Depositata in cancelleria il 15/07/2008 col n. 1019 continua ...
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| UN CASO SINGOLARE DI PREGIUDIZIALITA' DEMANIALE RISERVATA ALLA COMPETENZA DEL TRAP -
Può accadere che si debba accertare il carattere privato o demaniale della proprietà di opere idrauliche in un dato momento del passato?
La sentenza 1093 del 21 luglio 2008 riguarda un caso singolare di pregiudizialita' demaniale, riservata alla competenza del TRAP (tribunale regionale delle acque pubbliche).
Il giudizio contro l'Agenzia del Demanio è promosso davanti al TRAP da chi si trova in giudizio contro la Regione per determinare il giusto indennizzo per la subita espropriazione di un canale di derivazione d'acque pubbliche con le relative opere di presa: giudizio pendente in grado di appello davanti al TSAP e che implica la qualità di ex proprietario e ora titolare del diritto all'indennità.
Durante quel grado di appello, la qualità di proprietario viene negata dalla Regione, sulla scorta di un decreto con cui l'Agenzia dichiara il carattere demaniale del bene oggetto della procedura di spropriazione contro il privato: carattere demaniale acquisito dal bene prima della procedura ed automaticamente, a seguito della decadenza della concessione di presa d'acqua, come previsto dall'art. 28 e art. 30 del R.D. n. 1775/1933.
L'Ente espropriante dispone l'annullamento del decreto di esproprio ed il privato agisce davanti al TRAP per far riconoscere che la sua qualità di proprietario è venuta meno soltanto a seguito del decreto di espropriazione per pubblica utilità, come risultava dalla già avvenuta determinazione dell'indennita ad opera del TRAP nel giudizio ora pendente in appello e chiede pertanto l'annullamento o disapplicazione del provvedimento dell'Agenzia.
Il TRAP di Firenze ritiene sussitere il necessario interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e la propria giurisdizione (art. 140 lett. a, RD cit.) sulla domanda proposta di accertamento della proprietà privata, escludendo ogni effetto di giudicato delle precedenti sue statuizioni al riguardo e rilevando il carattere meramente ricognitivo del contestato atto dell'Agenzia del Demanio. Con esclusione di ogni indagine sulla legittimità della sua emissione, oggetto estraneo al proprio ambito di competenza. Nel merito ritiene che il diritto di proprietà del privato sulle opere di derivazione e sul canale non esisteva più fino dalla avvenuta decadenza della concessione, rigettando la domanda in questi limiti definita.
Ciò equivale ad affermare la attuale demanialità del bene, a fronte di un terzo che risulta avervi interesse le opportune decisioni sulla titolarità dell'indennità di espropriazione.
Numeri 1-4-8-9
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Rignano sull’Arno, accoglie la domanda proposta da ZZZ e XXX nei confronti della Regione Toscana, che condanna a pagare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, rispettivamente le somme di € 30.960,00, oltre interessi sugli importi annualmente rivalutati dal 1 luglio 1995 e di € 47.410,70; condanna, in via tra loro solidale, le resistenti società FFF, SSS e fallimento OOO a tenere indenne la Regione per le somme sopra indicate; respinge la domanda proposta nei confronti delle altre chiamate. Condanna la Regione a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 14.652,24, oltre IVA se dovuta e CAP; condanna, in via tra loro solidale, le ditte FFF e SSS a rifondere alla Regione le spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre IVA se dovuta e CAP; condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, a rifondere al Comune le spese di giudizio, liquidate in € 14.572,13, oltre IVA se dovuta e CAP; compensa le spese tra la Regione, il Comune e le ditte che vedono respingere la domanda proposta nei loro confronti.
Depositata in cancelleria il 21.07.08 col n. 1093 continua ...
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| RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA IN ITALIA DI UNA SENTENZA STRANIERA - La sentenza mette in chiaro che anche per chiedere - con provvedimento giudiziale - il riconoscimento di efficacia in Italia di una sentenza straniera occorre avere interesse (art. 100 c.p.c.), come è confermato dall'art. 67 della legge 218/1995 di diritto internazionale privato.
Numeri 2 e 9
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2008 XXX ZZZ proponeva istanza per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza indicata, con la quale è stato disposto l’affidamento alla ricorrente del figlio NNN, inabile riconosciuto dalla Sanità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo, respinge la domanda proposta da XXX ZZZ; nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto.
Pubblicata il 13/06/2008 n.437 continua ...
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| FALLIMENTO - Si conferma che un vizio processuale - qui una tardiva notificazione rispetto al termine per essa fissato - resta sanato quando non abbia impedito il pieno esercizio del diritto di difesa.
Si conferma anche l'irrilevanza della estraneità effettiva all'esercizio della gestione societaria quando dai libri e registri sia esposta ai terzi una piena assunzione di responsabilità.
Numeri 9 e 15
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
Curatela del Fallimento della BBB & C. s.n.c. di NNN & C., nonché di NNN e di ZZZ, in persona del curatore, rag. MMM;
Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante in carica, dott. AAA, con sede in Roma;
SSS s.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica, ing. DDD, con sede in Arluno (MI); FFF s.r.l., in persona del presidente GGG, con sede in Livorno;
HHH, NNN e BBB, quest’ultimo elettivamente domiciliato in primo grado in Livornop, c/o studio avv. JJJ;
tutti contumaci,
appellati,
e con l’intervento del P.M..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo, rigetta l’appello proposto da ZZZ avverso la sentenza n. 27 del 12 dicembre 2007 del Tribunale di Livorno.
Così deciso in Firenze, il 17 giugno 2008, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, su relazione del dottor Aldo Chiari.
Depositata in cancelleria il 15/07/2008 col n. 890/200
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| IPOTESI DI ERRORE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL'OGGETTO DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2001 NNN e MMM convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, XXX e ZZZ chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di un terreno in Comune di Montespertoli stipulato ‘inter partes’ il 31 maggio 2000 per notaio GGG, oltre la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa: assumevano al riguardo che i convenuti si erano resi inadempienti alle obbligazioni assunte con le quali veniva garantito che il terreno oggetto della vendita era – contrariamente a quanto era poi risultato - terreno edificabile e che il prezzo effettivamente pagato ammontava a lire. 335.000.000 e non alla minor somma di lire 185.000.000 dichiarata in contratto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, in parziale riforma della sentenza della sentenza n. 1321/03 del Tribunale di Firenze in data 6 maggio 2003:
1) dichiara la nullità del contratto di compravendita stipulato il 31 maggio 2000 per notaio GGG (n. 22.694 di REP., registrato il 16 giugno 2000) da NNN e MMM con XXX e ZZZ;
2) condanna i suddetti XXX e ZZZ a rimborsare agli appellati NNN e MMM le spese sostenute per la vendita come sopra determinate nella complessiva minor somma di € 14.163,03=, oltre interessi legali dal 31 maggio 2000;
3) conferma il capo della sentenza impugnata concernente la restituzione del prezzo nella misura e secondo le modalità ivi indicate;
4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Pubblicata il 28/02/2007 n. 381
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| RISARCIMENTO DANNI PER MANCATA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA + EX ART.96 C.P.C. - Tribunale di Firenze
II Sezione Civile
Con atto di citazione notificato il 6 settembre 2003 la ZZZ s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la Banca BBB Soc. Coop. esponendo che la convenuta aveva ottenuto in data 8 giugno 1998 un decreto ingiuntivo contro essa attrice ed aveva iscritto, il 9.6.98 al n. 3270 sulla base di tale decreto, ipoteca per Lit. 150.000.000 presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze su beni della soc. ZZZ; che il d.i. era stato revocato con sentenza del Tribunale di Firenze n. 3778/01 del 23 - 26.11.2001, non impugnata.
Esponeva l’attrice che La B. BBB, la quale doveva provvedere a cancellare l’ipoteca iscritta, poiché conosceva l’invalidità dell’obbligazione fideiussoria accertata dalla sentenza del Tribunale per essere venuto meno il titolo giudiziale, non solo non provvedeva, ma non neppure rispondeva al fax 18.2.2003 del proprio legale che la invitava a farlo; che essa stava intanto affrontando una delicata situazione debitoria con il M.P. Siena e con l’Agenzia delle Entrate, con perdite di esercizio di Euro 61.370,98 nel 2002 e di Euro 68.543,76 nel 2003, mentre la vendita del fondo di via AAA in Firenze su cui l’ipoteca era stata iscritta avrebbe procurato la provvista per far fronte a tali eventi; vendita che veniva -ed era tuttora - impedita dall’esistenza dell’iscrizione.
Sulla base di tali premesse concludeva nei sensi indicati in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) ordina al Conservatore dei RR.II.di Firenze di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale eseguita il 9 giugno 1998 al n. 3270;
2) condanna la VVV - Società di Gestione del Credito S.p.a., quale mandataria della Banca BBB s.c.a.r.l., al risarcimento dei danni in favore della attrice ZZZ s.r.l. nella misura di € 28.000,00=, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna la convenuta VVV - Società di Gestione del Credito S.p.a., quale mandataria della Banca BBB s.c.a.r.l., al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. in favore dell’attrice nella misura di € 10.000,00=, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia;
4) condanna la convenuta a rimborsare all’attrice le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.022,12=, di cui € 2.453,00= per diritti ed € 1.369,12= per spese anche forfetarie, oltre IVA e CAP di legge.
Pubblicata il 20/06/2008 col. n. 2522
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| ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' NELL'IPOTESI DI REALIZZAZIONE DI OPERA DI PUBBLICA UTILITA' - La presente sentenza, inquadrabile nella cat. I (civile altro) concerne la materia dell'espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi specifica (oggi oggetto di dibattito anche a livello di giurisprudenza europea) di realizzazione di opera di pubblica utilità senza che, nel termine prescritto, sopravvenga il decreto di esproprio.
La massima fondamentale potrebbe essere questa:
"Vigendo la normativa anteriore all'entrata in vigore del d.p.r. 8.6.2001 n. 327, quando all'occupazione non segua nel termine prescritto il provvedimento di espropriazione, l'eventuale trasformazione subita dall'immobile per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità non ne determina il trasferimento della proprietà, non essendo previsto nè dal codice civile, nè da altra legge, un tale modo di acquisto della proprietà. Conseguentemente, spetta al privato che lamenti l'illegittimo protrarsi dell'occupazione, il risarcimento del danno derivante non dalla perdita della proprietà, mai avvenuta, ma dal mancato godimento dell'immobile durante il periodo dell'occupazione".
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto degli appellanti al risarcimento del danno derivante del protrarsi della illegittima occupazione delle aree da parte del Comune di Camaiore, con decorrenza dal 17.7.1991 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Determina l’ammontare di tale danno in misura pari agl’interessi legali calcolati, a decorrere da tale data, sulla sorte capitale di euro 274.755,00.
Conseguentemente, condanna il Comune appellato al pagamento, in favore degli appellanti, della somma risultante dal calcolo suddetto, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gl’indici ufficiali ISTAT, maturata anno per anno sugl’importi progressivamente dovuti.
Condanna, infine, il Comune al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida come segue: per il primo grado, euro 250,00 per spese vive, oltre alle spese di consulenza tecnica d’ufficio per intero, euro 1.700,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP nelle percentuali di legge; per il secondo grado, euro 500,00 per spese vive, euro 2.000,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP nelle percentuali di legge.
Pubblicata il 18/06/2008 col n. 910 continua ...
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| UN PROBLEMA D'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 709 TER C.P.C. - I provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 709 ter c.p.c.(ammonimento, risarcimento o sanzione pecuniaria a carico del genitore inadempiente) possono essere richiesti e pronunciati sia all'interno di una controversia pendente fra i genitori in materia di esercizio della potestà o delle modalità di affidamento, sia in via autonoma, in riferimento a provvedimenti giudiziali già emessi e divenuti definitivi, anche in forma di sentenza o di omologazione di una separazione consensuale
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
ZZZ ha proposto reclamo contro il provvedimento con cui il Tribunale di Lucca, su ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto da XXX, ha inflitto al suddetto ZZZ ammonimento per essersi reso inadempiente agli obblighi genitoriali assunti in seno alla separazione omologata.
A motivo del reclamo ha dedotto non motivi di merito, ma esclusivamente il motivo, di natura processuale, per cui non sarebbe dato al giudice emettere i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 709 ter c.p.c. se non in pendenza di una controversia per l’esercizio della potestà ovvero per le modalità dell’affidamento.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Pubblicato il 14/07/2008 continua ...
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| DIRITTO D'AUTORE.INIBITORIA CONTRO L'ATTRIBUZIONE DELLE COPIE ESISTENTI E FUTURE AD ARTISTA DECEDUTO - Diritto d'autore. Inibitoria contro la attribuzione delle copie esistenti e future all'artista defunto.
Qual'è il concetto di autenticità della scultura di cui l'artista abbia effettuato il calco cedendo il diritto della sua riproduzione in numero indeterminato di copie? Falsa attribuzione: onere della prova
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 1995, ZZZ conveniva la Fonderia Artistica BBB e C. s.a.s. e la AAA e Figlio s.a.s. davanti al Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la non autenticità, intesa come riferibilità all’autore ZZZ, dei calchi in bronzo ed alluminio presenti presso le convenute, con inibizione a trarne multipli riferendo il prodotto a detto artista.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
CONFERMA
la sentenza del Tribunale di Firenze in data 3 marzo 2005 n. 860 appellata da ZZZ contro la Fonderia Artistica BBB e C. s.a.s. e la AAA e Figlio s.a.s., spese del grado compensate.
Depositata in cancelleria il 25-06.08 col n 1007
continua ...
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| OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - Tribunale di Firenze
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2000 il sig. FFF - premesso di essere proprietario di un complesso immobiliare sito in Comune di Pontassieve, località GGG, costituito di fabbricati ad uso industriale e commerciale, con annessi piazzali e resedi - esponeva che tale complesso era stato interessato dall'esecuzione della Variante alla SS 67 "Tosco Romagnola" relativa agli abitati di Pontassieve e San Francesco del Comune di Pelago. Precisava l’attore che il progetto di detta Variante era stato approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3198 del 4.4.91, con il quale era stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ai sensi dell’articolo 1 l.1/78, erano stati fissati i termini di inizio e fine lavori (rispettivamente indicati nel 21.9.93 e 10.3.96) ai sensi dell’articolo 13 l. 2359/1865 ed era stata affidato all' A.T.I. - Associazione Temporanea d' Imprese - " MMM spa ‑ Costruzioni Ing. G. SSS spa" l’incarico di svolgere le procedure espropriative e di eseguire le connesse occupazioni temporanee delle aree coinvolte nel progetto dell’opera.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande dell’attore, rigetta la domanda di indennità ex art. 46 della legge 2359 del 1865 e dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulle domande risarcirtorie, spettando la giurisdizione su dette domande al Tribunale Amministrativo Regionale, davanti al quale rimette le parti assegnando per riassunzione della causa il termine perentorio di mesi sei.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Pone le spese per il compenso del CTU, già liquidate, definitivamente a carico delle parti in ragione di un terzo per ciascuna.
Pubblicata il 27.02.2008 continua ...
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| CONTRAFFAZIONE MARCHIO - Tribunale di Firenze
Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale
BBB, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale NNN di MMM, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la GGG srl ( nel prosieguo GGG) per sentir accertare e dichiarare che la convenuta si era resa responsabile di contraffazione di marchio di cui era titolare parte attrice e di concorrenza sleale con le conseguenti pronunce di inibitoria e di condanna al risarcimento dei danni.
La convenuta resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara che l’utilizzazione da parte di GGG srl del segno distintivo XXX costituisce contraffazione del marchio CCC VVV di cui è titolare BBB e costituisce altresì attività di concorrenza sleale; inibisce alla GGG srl di utilizzare il segno distintivo XXX ; fissa in E. 500,00 la somma dovuta da GGG srl per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata alla presente sentenza ; condanna la GGG srl a pagare in favore di BBB la somma di E. 10.000,00 oltre agli interessi dalla data odierna al saldo; condanna la parte convenuta a rimborsare in favore della parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi E. 6.533,28.
Pubblicata il 29/02/2008 n. 858 continua ...
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| DANNO DA RITARDATA CONSEGNA DI IMMOBILE... - Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
ZZZ conveniva avanti al Tribunale di Firenze VVV, per conseguire il rilascio di un immobile di sua proprietà, sito in Firenze, e dalla convenuta detenuto senza titolo. Esponeva al riguardo che l’immobile suddetto gli era stato premesso in vendita, con preliminare del 14.3.1989, dalla stessa VVV, e che, in conseguenza dell’inadempimento di quest’ultima, era stato costretto a richiedere sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c., sentenza emessa dal Tribunale nel 1995, confermata dalla Corte di Appello nel 1999 e quindi passata in giudicato.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 20.12.2002, condanna VVV a rilasciare immediatamente a ZZZ , libero da persone e cose, l'immobile sito in Firenze, via MMM n. 37.
Per la domanda di risarcimento del danno dispone procedersi oltre, come da separata ordinanza.
Rimanda alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Depositata il 30-03-2006 col n. 798 continua ...
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| IL DANNO DA RITARDATA CONSEGNA DELL'IMMOBILE COMPROMESSO IN VENDITA CON ATTO NON ADEMPIUTO... - La prima sentenza, non definitiva, risale al 2006 (798).
Non so se sia ora tempestiva, vista la sentenza definitiva del marzo scorso.
Quest'ultima stima in € 35200,00 il danno da ritardata consegna dell'immobile compromesso in vendita con atto (del 1989) non adempiuto e pronuncia costitutiva conseguente (del 1999) rimasta senza seguito. La domanda di consegna del bene acquistato era stata formulata davanti al Tribubale invocando l'occupazione senza titolo dell'immobile trasferito: ed il Tribunale aveva ritenuto di non potere concedere la tutela richiesta, del pur riconosciuto esistente diritto fatto valere, perché avrebbe dovuto essere invocata secondo una diversa "ricetta giuridica": come coazione ad adempiere all'obbligo del contratto stipulato e non per "godimento senza
titolo".
Questo formalismo non è però richiesto dal nostro ordinamento sa vedere come anche la mancata consegna del bene venduto determina un godimento senza titolo del bene stesso rimasto nella disponibilità del venditore inadempiente! Dunque, prima è la condanna alla restituzione e dopo quella al risarcimento del danno provocato.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
Con sentenza non definitiva del 3.2.2006 questa Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 20.12.2002, condannava BBB a rilasciare a ZZZ l’immobile di proprietà dello stesso, detenuto dalla BBB senza titolo. Il giudizio proseguiva per la quantificazione dei danni di cui l’attore aveva chiesto il risarcimento.
Veniva disposta consulenza tecnica per determinare il rendimento che, secondo la legge sull’equo canone, l’immobile avrebbe prodotto nei diversi anni della occupazione illecita.
Depositata il 13/03/2008 col n. 437
continua ...
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| REVOCATORIA FALLIMENTARE E CONTO CORRENTE BANCARIO ANTE 2006 - La Corte ha confermato la proprio innovativa giurisprudenza in tema di
revocatoria fallimentare e conto corrente bancario ante 2006: non erano
revocabili tutti gli accrediti ma solo quelli che determinavano una
riduzione del debito verso la banca rispetto al massimo raggiunto nel
periodo sospetto
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna la MMM al pagamento, in favore della Curatela appellante la somma in euro corrispondente a lire 88.676.920, oltre agl’interessi legali dalla domanda.
Dichiara compensate per tre quarti le spese processuali di ambo i gradi, e condanna la MMM a rimborsare alla Curatela il restante quarto, quota che liquida come segue: per il primo grado, euro 150,00 per spese vive, euro 900,00 per diritti, ed euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali nelle percentuale di legge, CAP ed IVA se dovuta; per il secondo grado, euro 400,00 per spese vive, euro 600,00 per diritti, euro 2.000,00 per onorari ed euro 325,00 per spese generali, oltre CAP ed IVA se dovuta. Pone le spese di consulenza tecnica d’ufficio per un quarto a Carico della Curatela e per tre quarti a carico della MMM.
Depositata in cancelleria il 12.05 2008 col n. 762 continua ...
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| DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DA UNA DOMANDA O DA UNA ECCEZIONE PROPOSTE IN MALA FEDE O CON ... -
La Corte conferma che il sistema permette di determinare in misura predefinita il danno non patrimoniale derivante da una domanda o da una eccezione proposte in mala fede o con colpa grave ex art. 96 c.p.c. La misura è infatti desumibile da quella che la CEDU ha considerato a copertura del processo eccessivamente lungo (in pari misura, dunque, inutile) ed accettata dalla nostra SC in applicazione della c.d. Legge Pinto.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
P Q M
la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile;
dichiara
inammissibile, perché tardivo ex artt. 325 e 326 cpc, l’appello proposto da ZZZ contro la sentenza 28/3/2007, n. 276, del Tribunale di Pistoia;
condanna
l'appellante a rifondere alla convenuta in appello le spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 2000 euro, di cui 1200 euro per onorari e 800 euro per diritti, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
condanna
l’appellante a rifondere alla parte convenuta in appello il danno di cui all’art. 96, I co., cpc, che liquida in complessivi 300 euro.
Depositata in cancelleria il 17.04.2008 col n. 614/08
continua ...
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| CONTRO RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DI FALLIMENTO - La sentenza 13-03-08 è emessa in sede di appello contro rigetto della opposizione allo stato passivo del fallimento ma pone temi più generali: a) si può ritenere che corra una qualche analogia di effetti tra l'ipotesi dell'unico socio e quella della identità dei più soci di due diverse società a responsabilità limitata? (la risposta è negativa); b) si può, come prevede
l'art. 1310 cod. civ. per i debitori solidali, ritenere interrotta la prescrizione, di un credito retributivo verso una delle due società che abbiano gli stessi soci, avendo interrotto quello vantato verso l'altra società a responsabilità limitata? (la risposta è negativa); c) si può dichiarare nulla la sentenza di primo grado quando siano state depositate memorie a firma di difensore diverso da quello costituito, se da esse non è dipeso il contenuto della decisione? (la risposta è negativa)
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
Svolgimento del processo
Con ricorso del dicembre 2001 il geom. ZZZ chiedeva di essere tardivamente ammesso al passivo del fallimento della NNN s.r.l. (poi denominata BBB s.r.l.) per attività di lavoro dipendente svolta dal gennaio 1991 all’aprile 1993. La Curatela del fallimento contestava la pretesa, che il Tribunale respingeva con sentenza del novembre 2004, in accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione.
Il ZZZ proponeva appello; la Curatela resisteva al gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, che liquida come segue: euro 150,00 per spese vive, euro 1.000,00 per diritti, euro 2.000,00 per onorari ed euro 375,00 per spese generali, oltre IVA , se dovuta, e CAP.
Depositata il 13.03.08 col n. 436 continua ...
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| MODELLO.REGISTRAZIONE. CARATTERE INDIVIDUALE. IMPRESSIONE GENERALE. CONSUMATORE INFORMATO. - "Nella ricognizione del carattere individuale, occorre fare riferimento all'"impressione generale" che desta il modello; il confronto va effettuato non tra i due modelli presenti alla vista, ma tra le impressioni che i medesimi hanno suscitato nell'osservatore. Occorre, inoltre, fare riferimento, non al tecnico o alla persona esperta del settore, che può cogliere subito le differenze e conservarle nell'impressione del mobile, ma a un consumatore, che utilizza materialmente il prodotto nel quale è incorporato il modello, la cui attenzione è però notevolmente superiore alla media, in quanto è costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi, sicché è in grado di distinguerne le variazioni non percepibili agli occhi della media dei consumatori"
Il TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, revoca l'ordinanza depositata il 23 gennaio 2008 dal giudice di primo grado nella parte in cui, con riferimento al modello Chamonix, ha autorizzato il sequestro dei prodotti oggetto della contraffazione, inibendo alla società ZZZ e XXX l'ulteriore produzione e commercializzazione del prodotto e ponendo anche una penale a suo carico per ogni violazione successivamente accertata o per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del procedimento cautelare. Pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso il 10 marzo 2008 in Firenze. continua ...
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| DISEGNO INDUSTRIALE. DIRITTO D'AUTORE. PROTEZIONE. CONDIZIONE. VALORE ARTISTICO - "Anche qualora non si aderisca alla tesi secondo cui il diritto d'autore non tutela quell'opera che, per quanto creativa nel significato tradizionale di espressione della personalità dell'autore, non presenti in sé altresì i connotati dell'espressione artistica per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala, occorre comunque ritenere che l'opera deve presentare una assoluta originalità ed un rilevante valore estetico.
Non basta pertanto quel grado di originalità necessario per conferire carattere di novità a un modello, ma è indispensabile la presenza di quell'idea fortemente innovativa che caratterizza la produzione artistica: deve riconoscersi nel modello un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore".
Il TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale
PQM
il Tribunale, in accoglimento del reclamo, proposto dalla società ZZZ, con ricorso depositato il 25 gennaio 2008, revoca il provvedimento cautelare emesso dal giudice di primo grado con l'ordinanza depositata il 10 gennaio 2008; rigetta il reclamo incidentale presentato dalla società ZZZ e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambe le fasi del procedimento.
Così deciso il 10 marzo 2008 in Firenze. continua ...
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| IMPUGNAZIONE DI LODO ARBITRALE NAZIONALE - Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
NNN, socio accomandante della società DDD s.a.s. di ZZZ A e C., della quale era socio accomandatario ZZZ e socia accomandante altresì GGG, in base a clausola compromissoria contenuta nell’atto di costituzione della società chiedeva giudizio arbitrale affinché venissero accertate svariate irregolarità, anche di natura fiscale e previdenziale, commesse dal predetto socio accomandatario ZZZ, con conseguente sua condanna al pagamento, in favore della società, della somma di euro 66.684,59, oltre accessori, oltre al risarcimento del danno in favore dello stesso socio accomandante, ed oltre ancora alla pronuncia di revoca della qualità di accomandatario. Nominatosi l’arbitro dal Presidente del Tribunale di Lucca, si opponeva alla domanda il ZZZ, ed in via preliminare eccepiva la nullità, per indeterminatezza, della clausola compromissoria, in quanto non idonea a rivelare se intendimento delle parti fosse di addivenire ad arbitrato rituale o ad arbitrato irrituale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della clausola compromissoria e la conseguente nullità di entrambi i lodi, parziale e definitivo.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del procedimento d’impugnazione.
Così deciso in Firenze, il 5 ottobre 2007.
Sentenza n. 581/08 pubblicata il 14 aprile 2008
continua ...
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| SE LA REALIZZAZIONE DI TERRAPIENO CON RELATIVO MURO DI CONTENIMENTO SIA DA CONSIDERARE COSTRUZIONE - La presente sentenza, inquadrabile nella categoria IV - diritti reali - , risolve il quesito "se la realizzazione di un terrapieno con il relativo muro di contenimento sia da considerare costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c.".
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
XX AAA e CCC VVV, proprietari di un terreno con entrostante fabbricato, convenivano avanti al Tribunale di Siena DDD FFF, HHH JJJ, LLL QQQ e UUU III, proprietari a loro volto di un fabbricato il cui giardino, attiguo al terreno degli attori, era posto ad un livello superiore. Lamentavano gli attori che i convenuti avevano ulteriormente incrementato tale dislivello, costruendo, in leggero arretramento rispetto al preesistente muro di confine, e separato da questo da una canaletta per lo smaltimento dell’acqua piovana, altro muro di contenimento più alto, rialzando nel contempo il piano del giardino; e poiché tale manufatto avrebbe natura di costruzione, ai sensi dell’art. 873 c.c., e si troverebbe quindi a distanza non legale dal confine, chiedevano il ripristino delle stato dei luoghi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza, preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’appellata UUU III e ne ordina l’estromissione dal giudizio.
Dichiara interamente compensate le spese processuali nei confronti della stessa.
Nel merito, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara illegittimo ai sensi dell’art. 873 c.c. il rialzamento del terreno e la costruzione del relativo muro di contenimento realizzati dai convenuti DDD FFF, LLL QQQ e HHH JJJ e condanna gli stessi a ripristinare la situazione originaria dei luoghi, eliminando il detto muro di contenimento e riportando il terreno, entro la distanza di metri tre dal confine, nelle stesse condizioni di altezza e di pendenza che aveva prima.
Così deciso in Firenze, il 12 giugno 2007 causa n° 548/05
pubblicata al n. 435 del 13.3.2008 continua ...
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| CONTESA PER LA PATERNITA' DI... - Questi i punti della decisione da sottolineare: l'appello incidentale proposto quattro giorni prima dell'udienza è tardivo e inammissibile -l'ordinanza con cui il giudice di primo grado ordina di chiamare in causa un curatore del genitore defunto rimasto ormai senza più eredi immediati (il
curatore è evocato per correttezza costituzionale ed in analogia con quello stabilito per il disconoscimento di paternità dall'art. 247 c.p.c.) non può essere confusa con una sentenza non definitiva sulla eccezione di estinzione del processo (per mancanza di eredi diretti da convenire in giudizio) se chiaramente emerge dal provvedimento che il tema potrà essere affrontato dallo stesso giudice in un momento successivo dello stesso grado per la sua decisione irrevocabile -è inammissibile l'appello immediato contro detto provvedimento, che è infondatamente qualificato dall'impugnante come sentenza non definitiva di rigetto in ordine alla eccepita estinzione del giudizio-la pronuncia di inammissibilità comporta responsbilità per le spese a carico dell'impugnante.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
P Q M
la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile;
dichiara
inammissibili l'appello principale, proposto dalla XXX e dall’Avv. ZZZ, quale esecutore testamentario di CCC, e l’appello incidentale, proposto dal NNN, contro l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Firenze, nel giudizio sopra indicato pendente, inter partes, avanti al predetto Tribunale, ordinanza depositata in Cancelleria il 26/1/2007, non avendo, il provvedimento contro cui l'impugnazione è stata proposta, natura ed efficacia di sentenza ed essendo, inoltre, l’appello incidentale, anche colpito da preclusione ex art. 343 cpc...
Depositata in cancelleria il 23 aprile 2008 con il n. 673 continua ...
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| OPPONIBILITA' AL FIDEIUSSORE DEGLI ESTRATTI-CONTO INVIATI DALLA BANCA AL CORRENTISTA DEBITORE - La presente sentenza è da inquadrare nella categoria V - obbligazioni e contratti .
Il tema decisionale verte sulla "opponibilità al fideiussore degli estratti-conto inviati dalla banca al correntista debitore".
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.Condanna gli appellanti, i solido, al pagamento delle ulteriori spese processuali, che liquida come segue: euro 200,00 per spese vive, euro 2.000,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari ed euro 750,00 per spese generali, oltre CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Firenze, il 12 giugno 2007, causa n. 1750/2000. continua ...
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| PROPOSTO RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO AI SENSI DEL QUARTO COMMA DELL'ART 708 C.P.C -
Proposto reclamo alla corte di appello ai sensi del quarto comma dell'art. 708 c.p.c. avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale, il reclamo diviene improcedibile se, nel frattempo, il giudice istruttore abbia provveduto a sua volta, o modificando, o anche esplicitamente confermando, i provvedimenti presidenziali. Inoltre, la richiesta al giudice istruttore di modifica dei provvedimenti presidenziali, pur in assenza del sopravvenire di nuove circostanze, non è preclusa dalla mancata proposizione del reclamo contro gli stessi avanti alla corte di appello
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
....Si può affermare, in conclusione, che la decisione della corte sul reclamo contro i provvedimenti presidenziali si giustifica solo in quanto, precedendo l’udienza di comparizione e trattazione delle parti avanti al giudice istruttore, abbia un apprezzabile margine temporale di applicazione. Ricorrono, anche nelle ragioni strettamente giuridiche del provvedimento, giusti motivi per compensare le spese processuali
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il reclamo. Dichiara compensate le spese processuali....
Così deciso in Firenze, il 18 gennaio 2008 causa n. 2547/2007
continua ...
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| RECESSO DALLA PRENOTAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO - La sentenza del 23-04-08 riguarda il recesso dall prenotazione del pacchetto
turistico, il pagamento e la restituzione delle penali, i rapporti che ne conseguono tra organizzatore, Agenzia rivenditrice, clienti. Se la sentenza è troppo lunga, la si può pubblicare anche nella sola parte motiva da pag. 26, dalla parola "ritenuto". Il tema è molto attuale e lo svolgimento del dott. Turco dà mille insegnamenti normativi e giurisprudenziali. Se non l'avete già pubblicata, mi pare un buon documento. Sono dovute multe per il recesso dell'acquirente? da chi ed a chi?
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
P Q M
la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile; respinge, perché infondati, sia l’appello principale, proposto dai Viaggi del XX Srl contro la sentenza 11/2/2005, n. 54, del Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, che d’appello incidentale, proposto, contro la stessa sentenza, da GG HH ed JJ KK, confermando integralmente la sentenza impugnata; condanna, in solido, i Viaggi del XX, GG HH ed JJ KK a rifondere alla convenuta in appello RR Srl le spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 2500 euro, di cui 1450 euro per onorari, 950 euro per diritti e 100 euro per spese, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.
Depositata in cancelleria il 12.05.08 col n. 690 continua ...
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| requisiti soggettivi dell'imprenditore per essere soggetto a dichiarazione di fallimento - La sentenza s'inserisce nel recente dibattito intorno ai requisiti soggettivi perchè l'imprenditore commerciale possa essere soggetto a dichiarazione di fallimento. Se ne può riassumere il contenuto essenziale in questo principio:
"In nessun caso può essere considerata "piccolo imprenditore" e quindi non soggetta a fallimento ai sensi dell'art. 1 della legge fallimentare, secondo il testo in vigore fino al 31 dicembre 2007, la società di capitali".
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
.............La QQQ Costruzioni s.r.l. in liquidazione ha presentato ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo del 17.4.2007, con la quale ne è stato dichiarato il fallimento. A motivo di gravame ha dedotto di non essere assoggettabile a fallimento per mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 1 della legge fallimentare, nel testo novellato dal d.lgs. 9.1.2006 n. 5.
Rimasta contumace la Curatela del fallimento, si è costituita la creditrice istante Soc. Cooperativa Edilizia TTT YYY UUU III a r.l., chiedendo il rigetto del gravame.............
Depositata in cancelleria il 29.04.08 col n. 704
continua ...
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| EFFICACIA LIMITE ART. 2721 CC NELLA PROCEDURA DELLA CESSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - Il cessionario del fideiussore di un contratto miliardario che agisce in regresso mediante insinuazione al passivo nel fallimento del debitore non può avvalersi di prova testimoniale in ordine a contratto miliardario (in lire!) essendo il limite dell'art. 2721 cod. civ. efficace verso la
procedura.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
..........In data 3.9.1990 il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimento della WWW QQQ AAA s.r.l..Con ricorso del giugno 1999 la PPP s.r.l., dicendosi cessionaria per atto del 28.6.1991 di un credito di lire 2.707.622.148 vantato dalla Cassa di Risparmio di San LLL nei confronti della società fallita, chiedeva di essere tardivamente ammessa in via chirografaria per tale importo al passivo fallimentare..........
Depositata in cancelleria il 12.05.08 col n. 759 continua ...
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| BANCA CONDANNATA PER DANNI ACQUISTO BOND ARGENTINI - La sentenza è di grande interesse anche sul piano nazionale: afferma e condanna la Banca per i danni cagionati procurando l'acquisto dei BOND ARGENTINI e stabilisce la misura del danno. Afferma l'attualità dell'obbligo di risarcimento, contro restituzione dei titoli alla Banca.
Corte di Appello di Firenze - Sezione prima Civile
..............Con atto di citazione, notificato il 9 maggio 2003, KKK LLL e ZZZ XXX LLL convenivano la BANCA XX S.p.A. avanti al Tribunale di Firenze. Esponevano gli attori di aver conferito la gestione dei loro risparmi alla BANCA XX, seguendo le indicazioni ricevute dalla stessa; nel gennaio 2001 essi procedevano così ad acquistare titoli di Stato argentini, investimento che era stato loro prospettato come vantaggioso...................
Depositata in cancelleria il 21.05.08 col n. 800 continua ...
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| LOCAZIONE NON ABITATIVA - NON AUTOMATICO IL RISARCIMENTO PER ECCESSIVO DETERIORAMENTO DELL'IMMOBILE - Questa sentenza ha per oggetto la locazione immobiliare non abitativa e definisce non automatico il diritto al risarcimento per deterioramento eccessivo dell'immobile restituito al locatore, che può essere rimasto senz conseguenze patrimoniali quando non abbia impedito o ridotto il ricavo per godimento del bene concesso ad altro conduttore (si sarebbe comunque resa necessaria e non non più gravosa una ristrutturazione secondo la nuova destinazione).
Corte di Appello di Firenze - Sezione seconda Civile
....................Con citazione ritualmente notificata ASSICURAZIONI spa e QQQ srl convenivano il Liceo WWW L.B. EEE davanti alla Corte di Appello di Firenze, proponendo appello avverso la sentenza n. 1131-03, con la quale il Tribunale di Firenze aveva: 1) premesso che essa QQQ srl, quale procuratore di essa ASSICURAZIONI spa, aveva chiesto la condanna del Liceo al risarcimento dei danni per £ 1.253.852.955..................
Depositata in cancelleria il 15.05.2008-05-21 col n. 795 continua ...
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| Usufrutto - Interversione del possesso - Esecuzione miglioramenti immobile - Irrilevanza - Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
...........................QQQ WWW, QQQ EEE RRR e TTT YYY, eredi legittimi di QQQ AAA, deceduta il 9.1.1999, convenivano avanti al Tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze, al fine di fare dichiarare l’avvenuta usucapione ventennale della quota pari ad un quarto di uno stabile sito in Pisa, della quale quota la defunta QQQ AAA era usufruttuaria, essendo piena proprietaria dei restanti tre quarti. La nuda proprietà di tale quota era pervenuta nella titolarità dello Stato per successione alla precedente nuda proprietaria, OOO PPP, morta intestata e senza lasciare eredi di grado prossimo........
Depositata in cancelleria il 12.05.08 col n. 758 continua ...
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| Appalto opera pubblica - Subappalto - Vizi progettazione - Responsabilità - Corte di Appello di Firenze - Sezione prima civile
.......................Con citazione del dicembre del 1990 il Consorzio DDD della FFF conveniva avanti al Tribunale di Viareggio la ZZZ s.p.a., appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a sede del suddetto Consorzio, inclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di riscaldamento, risultato, purtroppo, difettoso. Conseguentemente, chiedeva la condanna della convenuta a rimborsare la somma di lire 10.174.500, pari al costo degl’interventi occorsi per rimediare ai difetti, oltre al risarcimento del danno.
La ZZZ contestava .......................
Depositata in cancelleria il 12.05.2008-05-27 col n. 760 continua ...
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